La commissione di massimo scoperto e le mutazioni della legislazione bancaria

AutoreMario Porzio
Pagine1727-1732
Mario Porzio
La commissione di massimo scoperto
e le mutazioni della legislazione bancaria
1. Ho avuto già modo di commentare altrove la disciplina della commissione di
massimo scoperto1; in quella occasione non ho potuto tenere conto di ben tre scritti su
questo tema presenti in una recente pubblicazione collettanea2.
Mi sembra, quindi, che sulla disciplina legislativa del massimo scoperto l’analisi
può dirsi completa; si è detto tutto (e, come suol dirsi: il contrario di tutto). Se torno sul
tema non è tanto per dar conto di questi ultimi contributi, ma per qualche riessione di
carattere più generale.
Del prezzo dei contratti bancari si è occupato, probabilmente per la prima volta, il
legislatore nel 1936, attribuendo al Comitato dei Ministri il potere di determinare “i
limiti dei tassi attivi e le condizioni delle operazioni di deposito e conto corrente”.
Prima ancora della conversione in legge del Decreto, il Comitato fece uso di questi
poteri rendendo obbligatorio per tutte le banche il cartello bancario esistente tra le ban-
che maggiori3. Era una soluzione coerente con il clima vagamente corporativo dell’epoca
e con l’importanza delle banche in un sistema economico fortemente bancocentrico: le
grandi banche hanno scritto delle regole che il potere esecutivo avalla e impone a tutti i
consociati. In una logica simile si muove, del resto, anche il codice civile del’42, che, nel
disciplinare i contratti bancaria, dà forza di legge a clausole largamente diuse nei mo-
delli redatti dall’Associazione bancaria.
Negli anni successivi alla caduta del fascismo l’atteggiamento dell’autorità creditizia
non cambia molto ed il Comitato interministeriale del credito e risparmio si limita a
prendere atto delle variazioni del cartello gestito dall’Associazione bancaria4. Dopo un
periodo in cui il cartello perde sempre più la sua eettività per la diusa prassi dello
scartellamento, nel 1972 se ne decreta ucialmente la ne ed anche di questo l’autorità
creditizia si limita a prendere atto. Si crea, così, tra le banche italiane una certa concor-
renza sui prezzi, pur sempre nel contesto di condizioni generali uniformi dettate dall’As-
sociazione bancaria italiana.
Si può registrare l’inizio di una nuova fase di questa vicenda negli anni ottanta del
secolo scorso, sia per l’attenzione che le autorità comunitarie e la Banca d’Italia, come
garante della concorrenza bancaria, prestano alle Norme bancarie uniformi, sia per il
tentativo di un intervento sui prezzi, teso ad equiparare le condizioni di prezzo nelle
varie zone del Paese5, ma quest’ultima regola è poco gradita alle banche e, quindi, presto
1 P, Sub art. 120, in P, B, L, R F, S (a cura di), Testo unico
bancario. Commentario, Milano, 2010.
2 B (a cura di), Il “giusto” prezzo tra Stato e mercato, Torino, 2009.
3 Delibera del 18 maggio 1936.
4 Delibere 28 gennaio 1963 e 7 marzo 1964.
5 Art. 8, legge 1 maggio 1986, n.64

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