La riforma della disciplina delle polizze linked nelle disposizioni del TUF e dei regolamenti di attuazione: le ragioni di una scelta

AutoreAngela Eleonora Fabiano
Pagine1567-1585
Angela Eleonora Fabiano
La riforma della disciplina delle polizze linked nelle disposizioni
del TUF e dei regolamenti di attuazione: le ragioni di una scelta
S: 1. Le polizze linked: nozione e origine socio-economica. – 2. segue: natura giuridica delle poliz-
ze linked fra dottrina e giurisprudenza. – 3. Contenuto e limiti della disciplina delle polizze linked nel
d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. – 4. La riforma della disciplina delle polizze linked: la categoria dei
«prodotti nanziari emessi dalle imprese di assicurazione». – 5. La disciplina dei prodotti assicurativi
e dei prodotti assicurativi a contenuto nanziario nel TUF, nel Codice delle Assicurazioni e nel Codi-
ce del consumo. – 6. Le disposizioni del TUF e la disciplina della distribuzione dei prodotti assicura-
tivi a contenuto nanziario nella prospettiva della tutela dell’integrità del mercato nanziario.
1. Le polizze linked in una prima generalissima accezione possono essere denite
come contratti di assicurazione sulla vita in cui la prestazione dovuta dall’assicuratore
non è predeterminata al momento della stipulazione del contratto in misura certa, ben-
sì è rapportata ai risultati della gestione nanziaria della riserva matematica dell’impresa
di assicurazione, risultati dei quali, in via eccezionale rispetto alla struttura tipica del
contratto di assicurazione, l’assicurato viene reso partecipe. Più in particolare, per far
fronte agli eetti negativi che l’inazione può produrre in modo particolarmente incisi-
vo sul valore dei premi versati dal sottoscrittore di una polizza vita, e dunque per evitare
che il valore suddetto possa essere progressivamente eroso nel corso del tempo, a partire
dagli ultimi venti anni del secolo scorso le compagnie di assicurazione hanno immesso
sul mercato polizze variamente articolate, in cui alla componente assicurativa si aanca
la componente nanziaria. In concreto viene stipulato un contratto che assume la forma
esteriore della polizza – e dunque del tipico contratto assicurativo – in cui però si con-
viene che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in
fondi di investimento che possono essere interni o esterni all’impresa.
In seno al genus dei prodotti in oggetto, denominati dalla dottrina «prodotti misti
assicurativo-nanziari» proprio per evidenziarne l’ambivalente natura giuridica1, la spe-
cie «emblematica ed economicamente più signicativa», è quella che nasce dalla combi-
nazione di un’assicurazione sulla vita con un investimento di capitali in un fondo mobi-
liare2. È questo il contenuto delle polizze linked che – di derivazione anglossassone come
la denominazione di esse rivela – «costituiscono forme assicurative caratterizzate dalla
diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di una entità di riferimento»3, con la con-
1 Con riferimento alla categoria dei prodotti misti assicurativo-nanziari cfr. le riessioni formulate da
BIN, Il «prodotto misto» assicurativo – nanziario, in Assicurazioni, 1988, 351 e ss.; G, Il «prodotto
misto» assicurativo – nanziario, in Banca, borsa, tit. cred., 1988, 91 e ss., nonché S, I prodotti misti
assicurativi e nanziari, in P G e R (a cura di) Banche ed assicurazioni fra cooperazione e
concorrenza, Giurè, 1997, 107 e ss.
2 B, Il «prodotto misto» assicurativo – nanziario, cit., (nt. 1), 352.
3 È questa la denizione fornita dall’ISVAP in Le polizze Index e Unit Linked in Italia, Quaderno n. 5, in
www.isvap.it.
1568 Studi in onore di Umberto Belviso
seguenza quindi che il rendimento delle stesse può essere in tutto o in parte correlato ad
un determinato parametro. Più esattamente, quando ci si trovi in presenza di una poliz-
za linked di tipo unit, la compagnia di assicurazione investe parte dei premi raccolti in
quote di fondi di investimento – che posso essere interni o esterni alla società stessa – e,
alla scadenza del contratto o al vericarsi dell’evento dedotto in contratto, si impegna a
corrispondere all’assicurato una somma commisurata al valore che le quote del fondo
mobiliare assumono al momento dello scioglimento del rapporto; nel caso in cui invece
sia stata sottoscritta una polizza di tipo index, il parametro di riferimento per determina-
re l’ammontare della prestazione di pertinenza dell’assicurato sarà rappresentato dal va-
lore di un indice di borsa o dal valore di un “paniere” di azioni4.
In altri termini, come precisato dall’ISVAP nella circolare n. 551/D, del 1° marzo
2005 “disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita”, con le
polizze index linked viene stipulato «un contratto di assicurazione sulla vita in cui le presta-
zioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimen-
to»; nelle polizze unit linked invece si è in presenza di «un contratto di assicurazione sulla
vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un
fondo interno oppure al valore di quote di OICR». In entrambi i tipi di contratto è possi-
bile inoltre operare ulteriori sotto classicazioni a seconda che all’assicurato sia garantita la
restituzione del premio versato o investito (polizze a capitale garantito o guarented linked),
sia assicurata la possibilità di ottenere la parziale restituzione del capitale investito (polizze
a capitale parzialmente garantito o partial guarented linked), ovvero la compagnia di assi-
curazione non assuma aatto il rischio della restituzione del capitale investito dall’assicu-
rato, trasferendolo integralmente su quest’ultimo (polizze pure o bare linked).
2. Già da una prima descrizione della fattispecie in oggetto risulta in modo evidente
come la nalità sottesa alla stipulazione delle polizze linked sia non già di natura previ-
denziale quanto piuttosto speculativa5, posto che chi assume la posizione di assicurato si
4 Per descrivere le modalità di determinazione della prestazione dovuta dall’assicuratore, l’ISVAP precisa
che «il modo più semplice per cogliere il collegamento “entità di riferimento – prestazione”, è di considera-
re le prestazioni dedotte nel contratto come valori denominati in unità di conto, di volta in volta identica-
bili in funzione dell’unità di riferimento prescelta…Secondo questa impostazione, gli ammontari delle
prestazioni assicurative possono essere deniti come espressioni numeriche di tali unità di conto…»Più in
particolare, «in una polizza direttamente collegata ad un fondo comune di investimento le prestazioni pos-
sono essere denite attraverso la ssazione di corrispondenti numeri di quote del conto; l’applicazione al
pressato numero del valore unitario della quota nel momento previsto contrattualmente per la liquidazio-
ne del singolo pagamento consente di denire il rapporto monetario di ogni prestazione». Cfr. Le polizze
Index e Unit Linked in Italia, cit., (nt. 2).
5 È in proposito interessante considerare quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite in ordine alla
connotazione causale del contratto di assicurazione sulla vita ed al valore della “previdenza” quale elemento
indefettibilmente caratterizzante il contratto in oggetto. La Suprema Corte, chiamata a dirimere il contrasto
interpretativo determinatosi in seno alla giurisprudenza della stessa Corte in ordine agli eetti del fallimen-
to sul contratto di assicurazione sulla vita e, più in particolare, allo scopo di stabilire se il curatore fallimen-
tare sia o meno legittimato ad esercitare il riscatto della polizza vita stipulata dal fallito già in bonis, ha di
recente disposto che «il curatore fallimentare non è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore per
ottenere il valore di riscatto di una polizza sulla vita stipulata dal fallito, in quanto tale rapporto assolve ad

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT