L'offerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP e la disciplina sull'intermediazione assicurativa

AutorePierpaolo Marano
Pagine1599-1618
Pierpaolo Marano
L’oerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP
e la disciplina sull’intermediazione assicurativa
S: 1. Tipologia dell’oerta previdenziale e modi di adesione. – 2. Il prolo strutturale della raccol-
ta di adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva: attività riservata agli intermediari assicurativi.
– 3. (segue) le possibili eccezioni: attività svolta a titolo gratuito e oneroso. – 4. (segue) la deroga al
requisito della forma societaria. – 5. Il prolo funzionale della raccolta di adesioni e le disarmonie
nelle regole su fondi pensione aperti e PIP. – 6. (segue) l’uso di tecniche di comunicazione a distanza
per la raccolta di adesioni. – 7. Una riessione di sistema sulla regolazione Covip per categorie di
soggetti. – 8. La vigilanza e le sanzioni. – 9 (segue) la “comparabilità” tra le adesioni a fondi pensione
aperti, negoziali e PIP. – 10. Conclusioni.
1. Il compito di disciplinare l’oerta al pubblico di prodotti previdenziali è attribu-
ito alla Covip dall’art. 19 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 2521, in attuazione del principio
ssato dalla l. 23 agosto 2004, n. 243, recante la delega al Governo per il sostegno alla
previdenza complementare2. Il legislatore ha inteso risolvere in questo modo il problema
del raccordo tra la disciplina dei mercati nanziari e quella dei fondi pensione3, sorto
1 L’art. 19, lett. g) del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che la Covip: «detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al ne di tutelare
l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individua-
le tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la com-
parabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico ri-
sparmio, le modalità di oerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni
volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase ine-
rente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’anda-
mento amministrativo e nanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al ne di eliminare
distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale ne elabora schemi per gli statuti, i regola-
menti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le
forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle
stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei principi di
trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse»
2 In particolare, l’art. 1, lett. h), n.2, della l. n.243/2004 prevede: «l’attribuzione alla Commissione di vigi-
lanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di im-
partire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensioni-
stiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di oerta al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al ne di
tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari».
3 Sull’argomento: G, Mercato nanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, in Costi (a
cura di), Il diritto del mercato nanziario alla ne degli anni ’80, Milano, 1990, 102; D’A, La natu-
ra giuridica dei fondi pensione aperti: un’interpretazione dei principali problemi posti dalla fattispecie, in Giur.
comm., 1999, I, 112 ss.; B, Previdenza complementare, Torino, 2000, 372 ss.; I., I mercati mobiliari,
Milano, 2002, 55; I. Fondi pensione e mercati nanziari: Le attività di investimento, le garanzie di tutela del
1600 Studi in onore di Umberto Belviso
con l’emanazione del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 che disciplinava le forme pensionisti-
che complementari4. Raccordo ancor più ineludibile nella prospettiva accolta dal riferito
d.lgs. n. 252/2005 che valorizza l’autonomia e la libertà individuale nelle scelte attinen-
ti alla previdenza complementare favorendo una dimensione concorrenziale di questa
materia come servizio contendibile sul mercato5, in conformità alle sollecitazioni dell’or-
dinamento comunitario6. Infatti, il combinato disposto degli artt. 1, comma 2°, e 3,
comma 3°, del d.lgs. n. 252/2005, seppur con alcune incoerenze7, sancisce il principio
dell’adesione individuale e volontaria alle forme pensionistiche complementari8, che
opera anche per le adesioni ai fondi negoziali9 e per quelle su base collettiva ai fondi
pensione aperti10; così innovando rispetto al passato11, sebbene si sostenesse che il fondo
risparmio con nalità previdenziale, in Bessone – Carinci (a cura di), La previdenza complementare, Torino,
2004, 409 ss., in Commentario Carinci; M, Commento sub art. 94, in G.F. Campobasso (diretto da),
Testo Unico della Finanza, Torino, 2002, 800; G, Investimento nanziario e attività assicurativa
nella prospettiva dell’informazione del risparmiatore, in Giur. comm., 2003, I, 21 s.; C – E, Il
mercato mobiliare, in Trattato Cottino, Padova, 2004, 46; M. S R, L’attività di gestione del ri-
sparmio di banche e assicurazioni, in Gabrielli – Lener (a cura di), I contratti del mercato nanziario, t.2,
Torino, 2004, 666 ss., in Trattato Rescigno – Gabrielli; G, Nuove prospettive per la distribuzione di
fondi pensione aperti, in Dir. ed economia assicuraz., 2005, 1215 ss; L, Il prodotto «assicurativo» fra pro-
dotto «nanziario» e prodotto «previdenziale», ivi, 2005, 1240 ss.
4 Il d.lgs. 21 aprile 1993, n.124 è stato abrogato dall’art. 21, comma 8°, del d.lgs. n. 252/2005.
5 Cfr.: T, Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare, in Nuove leggi civ. comm.,
2007, 542; B, Fonti istitutive e autonomia collettiva nella riforma della previdenza completare, ivi,
2007, 596 ss.
6 Cfr. G, La previdenza pensionistica complementare e le regole del mercato integrato, in Lav. e dir.,
2008, 652 ss.
7 V., al riguardo, B (nt. 5), 599 ss.
8 Prolo distinto dalla libertà d adesione – intesa come scelta positiva e negativa del singolo di optare per
una tutela complementare a quella obbligatoria pubblica – è quello della libertà della previdenza comple-
mentare intesa come libertà di azione dei fondi: v. B, Tassonomia, concetti e principi della previdenza
complementare, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 572.
9 B (nt. 8), 566 ss.
10 Per adesione collettiva si intende, adesso, quella eettuata autonomamente da soggetti appartenenti ad
una singola impresa o gruppo denito, cfr.: M, I fondi pensione e le altre forme pensionistiche comple-
mentari, in Amorosino (a cura di), Manuale di diritto del mercato nanziario, Milano, 2008, 439; P,
Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, in Nuo-
ve leggi civ. comm., 2007, 775 s.; B (nt. 8), 566.
11 Sotto il vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, l’art. 9, comma 2°, disponeva che la facoltà di adesione
ai fondi aperti poteva essere prevista dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva, in assenza o non
operando diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione chiusi o negoziali. La Covip, nella
Deliberazione del 14 maggio 1999, n. 2533 recante “Orientamenti sull’ambito dei destinatari di fondi
pensione aperti”, aerma, riguardo alla facoltà di adesione su base collettiva «riservata dalla norma stessa
[art.9, comma 2°, d.lgs. n.124/1993] ai soli lavoratori dipendenti, [che] la disposizione legislativa consente
di individuare una prevalenza, nell’iniziale momento di costituzione della forma pensionistica complemen-
tare, delle fonti istitutive che abbiano previsto la costituzione di fondi pensione negoziali rispetto a quelle
che tale forma intendano realizzare con le modalità dell’adesione ad un fondo aperto. Si deve conseguente-
mente ritenere preclusa la possibilità da parte delle fonti istitutive di cui all’art.3 del decreto legislativo
124/1993 di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, laddove già esistano accordi istitutivi di fondi
pensione di carattere negoziale che si applichino, nei termini in precedenza indicati, ai lavoratori dipenden-
ti interessati. Va inne evidenziato, in relazione a speciche richieste di precisazioni in tal senso, come le
condizioni ostative di cui sopra, nonché quella, di carattere transitorio, prevista dall’art.9, comma 2, della

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