Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»

AutoreDomenico Dalfino
Pagine1813-1826
Domenico Dalno
Dalla conciliazione societaria alla «mediazione nalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»
S: 1. Premessa. – 2. La «mediazione, volta alla conciliazione» nella direttiva 2008/52/CE e nel
d.leg. 28/2010. – 3. L’obbligo di informazione del cliente. – 4. Procedimento di mediazione e condi-
zione di procedibilità. – 5. Il contegno delle parti, la proposta conciliativa del mediatore e il dovere di
riservatezza. – 6. La mediazione «delegata». – 7. L’accordo conciliativo e l’ecacia esecutiva.
1. L’art. 23 d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, emanato in attuazione dell’art. 60 l. 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione nalizzata alla conciliazione delle controver-
sie civili e commerciali, ha abrogato gli art. 38 ss. d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, e succes-
sive modicazioni, al contempo stabilendo che «i rinvii operati dalla legge a tali articoli
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto».
Le regole della conciliazione societaria1, dunque, hanno ceduto il passo a quelle,
applicabili in via generale in materia di diritti disponibili, della «mediazione volta alla
conciliazione»; il ricorso allo strumento conciliativo, da meramente facoltativo (o facol-
tativamente obbligatorio, in presenza di relativa clausola), è diventato (nelle ipotesi con-
template dall’art. 5, 1° comma, d.leg. 28/2010) obbligatorio e preliminare all’esercizio
dell’azione.
Non sono mutate, tuttavia, le opzioni di fondo, favorevoli alla valorizzazione di un
sistema “alternativo” di «accesso alla giustizia» di tipo strutturato (organizzato, cioè, at-
traverso organismi stabili e funzionalmente dedicati)2, accompagnato da agevolazioni di
carattere scale, di tipo non «aggiudicativo»3.
Come tra breve si vedrà, peraltro, alcune delle soluzioni tecniche adottate dal d.leg.
5/2003 sono state riprese dall’ultimo intervento normativo e trapiantate in un contesto
parzialmente diverso.
1 Sulla conciliazione societaria, v. G. M, La conciliazione e la disciplina del nuovo processo introdotto
con il d.legisl. n. 5 del 2003, in Riv. dir. civ., 2004, 97 ss.; E. M, La conciliazione stragiudiziale
delle controversie in materia societaria, in Società, 2003, 657 ss.; L. N, Della conciliazione stragiudizia-
le, in Il nuovo processo societario, cura di S. Chiarloni, Bologna, 2004, 1043 ss. In particolare, sui regolamen-
ti attuativi, v. E. P, Note sui regolamenti di attuazione del D.Lgs. n. 5/2003 in tema di conciliazione
stragiudiziale, in Società, 2004, 1424 ss.
2 Cfr. P. B, Conciliazione strutturata e politiche della giustizia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 785 ss.
3 È appena il caso di osservare che la diusione e il successo dello strumento conciliativo, come in generale
dei sistemi c.d. «alternativi» di risoluzione delle controversie, presuppongono il buon funzionamento della
giustizia civile, poiché la prospettiva di una tutela giurisdizionale eciente tende a scoraggiare strategie
ostruzionistiche nell’attuazione del rapporto sostanziale e ad incoraggiare soluzioni stragiudiziali della lite
consensualmente denite. Si tratta di un dato condiviso: cfr. R. C, La giustizia civile alla prova della
mediazione. Quadro generale, in Foro it., 2010, V, 89 ss.; (M. B) A. S, Il nuovo processo civile tra
modiche attuate e riforme in atto, Matelica, 2009, 11.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT