Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»
Autore | Domenico Dalfino |
Pagine | 1813-1826 |
Domenico Dalno
Dalla conciliazione societaria alla «mediazione nalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»
S: 1. Premessa. – 2. La «mediazione, volta alla conciliazione» nella direttiva 2008/52/CE e nel
d.leg. 28/2010. – 3. L’obbligo di informazione del cliente. – 4. Procedimento di mediazione e condi-
zione di procedibilità. – 5. Il contegno delle parti, la proposta conciliativa del mediatore e il dovere di
riservatezza. – 6. La mediazione «delegata». – 7. L’accordo conciliativo e l’ecacia esecutiva.
1. L’art. 23 d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, emanato in attuazione dell’art. 60 l. 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione nalizzata alla conciliazione delle controver-
sie civili e commerciali, ha abrogato gli art. 38 ss. d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, e succes-
sive modicazioni, al contempo stabilendo che «i rinvii operati dalla legge a tali articoli
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto».
Le regole della conciliazione societaria1, dunque, hanno ceduto il passo a quelle,
applicabili in via generale in materia di diritti disponibili, della «mediazione volta alla
conciliazione»; il ricorso allo strumento conciliativo, da meramente facoltativo (o facol-
tativamente obbligatorio, in presenza di relativa clausola), è diventato (nelle ipotesi con-
template dall’art. 5, 1° comma, d.leg. 28/2010) obbligatorio e preliminare all’esercizio
dell’azione.
Non sono mutate, tuttavia, le opzioni di fondo, favorevoli alla valorizzazione di un
sistema “alternativo” di «accesso alla giustizia» di tipo strutturato (organizzato, cioè, at-
traverso organismi stabili e funzionalmente dedicati)2, accompagnato da agevolazioni di
carattere scale, di tipo non «aggiudicativo»3.
Come tra breve si vedrà, peraltro, alcune delle soluzioni tecniche adottate dal d.leg.
5/2003 sono state riprese dall’ultimo intervento normativo e trapiantate in un contesto
parzialmente diverso.
1 Sulla conciliazione societaria, v. G. M, La conciliazione e la disciplina del nuovo processo introdotto
con il d.legisl. n. 5 del 2003, in Riv. dir. civ., 2004, 97 ss.; E. M, La conciliazione stragiudiziale
delle controversie in materia societaria, in Società, 2003, 657 ss.; L. N, Della conciliazione stragiudizia-
le, in Il nuovo processo societario, cura di S. Chiarloni, Bologna, 2004, 1043 ss. In particolare, sui regolamen-
ti attuativi, v. E. P, Note sui regolamenti di attuazione del D.Lgs. n. 5/2003 in tema di conciliazione
stragiudiziale, in Società, 2004, 1424 ss.
2 Cfr. P. B, Conciliazione strutturata e politiche della giustizia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 785 ss.
3 È appena il caso di osservare che la diusione e il successo dello strumento conciliativo, come in generale
dei sistemi c.d. «alternativi» di risoluzione delle controversie, presuppongono il buon funzionamento della
giustizia civile, poiché la prospettiva di una tutela giurisdizionale eciente tende a scoraggiare strategie
ostruzionistiche nell’attuazione del rapporto sostanziale e ad incoraggiare soluzioni stragiudiziali della lite
consensualmente denite. Si tratta di un dato condiviso: cfr. R. C, La giustizia civile alla prova della
mediazione. Quadro generale, in Foro it., 2010, V, 89 ss.; (M. B) A. S, Il nuovo processo civile tra
modiche attuate e riforme in atto, Matelica, 2009, 11.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA