Acquisto di concerto e 'azione di concerto

AutoreAndrea Tucci
Pagine1755-1768
Andrea Tucci
Acquisto di concerto” e “azione di concerto
S: 1. Premessa. – 2. Acquisto di concerto e opa obbligatoria. – 3. Patti parasociali, “concertazione
nell’acquisto” e “acquisto concordato”. – 4. “Cooperazione”, “accordo” e “azione di concerto”. – 5.
Presunzione di concerto ed esenzione dal concerto. – 6. Il “concerto grosso”.
1. La disciplina dell’acquisto di concerto, contenuta nel d. lgs. 24 febbraio n. 58
(T.U.F.) è stata novellata, in occasione dell’attuazione della Direttiva 2004/25/CE, con-
cernente le oerte pubbliche di acquisto, ad opera del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
Più di recente, il d. lgs. 25 settembre 2009, n. 146, ha apportato ulteriori modiche, che
sembrano delineare una nuova sionomia dell’istituto, anche sotto il prolo dell’am-
piezza degli aspetti demandati alla disciplina di rango secondario, che la Consob dovrà
emanare con regolamento1.
Per apprezzare la portata della riforma, possono rivelarsi di qualche utilità un cenno
alla genesi dell’istituto e al suo inquadramento sistematico, nell’ambito della regolamen-
tazione delle oerte pubbliche di acquisto obbligatorie, nonché una rapida ricognizione
dei principali problemi esegetici emersi in due lustri di applicazione.
2. La disciplina dell’opa obbligatoria contenuta nel T.U.F. continua a essere incentra-
ta – pur dopo i recenti interventi del legislatore – su un approccio, in teoria, assai semplice.
Il superamento di una soglia di partecipazione, a seguito di un acquisto, comporta l’obbligo
di oerta, se non ricorre una delle esenzioni previste (art. 106. co. 5)2. La semplicità sarebbe
stata ingenuità, se il legislatore non avesse contemplato la possibile elusione della regola,
attraverso l’escamotage del frazionamento dell’acquisto rilevante tra una pluralità di soggetti,
formalmente distinti, ma, in realtà, appartenenti a una coalizione. Nasce così la disciplina
dell’acquisto di concerto, originariamente contenuta (soltanto) nell’art. 109 T.U.F.3.
1 E ciò in linea, d’altronde, con quanto già previsto dal d. lgs. n. 229/07, che ha attribuito alla Consob, -
nanche il potere di accordare esenzioni ad hoc – pur se “con provvedimento motivato” – dall’obbligo di of-
ferta, per casi non espressamente contemplati in sede regolamentare, ma, comunque, “riconducibili” alle
fattispecie tipiche di esenzione (art. 106, co. 6, T.U.F.). Ne risulta un notevole ampliamento del ruolo della
Consob rispetto alle vicende che riguardano l’acquisizione del controllo di emtittenti quotati. Sul punto cfr.
A, Funzioni e poteri della Consob nouvelle, in Banca e Borsa, 2008, I, spec. 159 ss.
2 Analogo meccanismo è previsto per l’obbligo di acquisto, che sostituisce – a seguito dell’attuazione della
Direttiva opa – l’istituto dell’oerta residuale (art. 108 T.U.F.).
3 Cfr., anche per la genesi della disciplina, G, L’acquisto di concerto, in Riv. soc., 2001, 490 ss.; E-
, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori. La disciplina dell’opa obbligatoria, Bologna,
2002, 98 ss. Fra i numerosi saggi dedicati alle più ricorrenti problematiche applicative cfr. F-L, Il
«concerto grosso»; variazioni sul tema dell’o.p.a., in Giur. comm., 2002, I, 655 ss. Quanto osservato nel testo
attiene alla ricostruzione “storica” dell’istituto. L’applicazione della disciplina, per contro, non presuppone
l’accertamento di un intento elusivo dell’obbligo di oerta (o di acquisto).

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