Il principio di non contestazione

AutoreGiuseppe Trisorio Liuzzi
Pagine1839-1855
Giuseppe Trisorio Liuzzi
Il principio di non contestazione
S: 1. Premesse. – 2. L’allegazione dei fatti: i fatti principali e i fatti secondari. – 3. Segue: il
momento ultimo. – 4. L’attività istruttoria. – 5. Il principio di non contestazione. – 6. La sentenza
n. 761 del 2002 delle Sezioni unite della cassazione. – 7. La non contestazione nel processo socie-
tario e l’articolato redatto da Andrea Proto Pisani. – 8. La novità apportata dalla legge n. 69 del
2009 e l’art. 115 c.p.c.
1. Il principio di non contestazione rappresenta un tema centrale del processo civi-
le (sia ordinario, sia del lavoro), tema che soprattutto in questi ultimi anni è al centro di
un vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza e relativamente al quale di recente il
nostro legislatore è intervenuto con una disposizione che non ha tuttavia risolto tutti i
problemi.
Si tratta di un tema di particolare rilevanza pratica, strettamente connesso ad altre
tematiche, quelle della allegazione dei fatti e dell’onere di prova, tanto da potere aer-
mare che siamo di fronte a temi che sono uno il riesso dell’altro, temi che si atteggiano
in modo dierente a seconda del modello di processo adottato, fortemente inuenzati
da due esigenze, entrambe costituzionalmente rilevanti.
Da un lato, l’esigenza che il processo si chiuda con una decisione che rappresenti
la “giusta” composizione della controversia, ossia una decisione che tenda alla verità
materiale e non a quella meramente formale-processuale. Esigenza che trova la sua base
nell’art. 111 cost., laddove si aerma che «la giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge», legge che non è solo quella processuale ma anche quella
sostanziale. Il processo, infatti, è diretto a dare attuazione al diritto sostanziale, ad assi-
curare, per dirla con Giuseppe Chiovenda, all’attore che ha ragione tutto quello e pro-
prio quello che il diritto sostanziale gli riconosceva1. Tale esigenza vuole che non vi
siano limitazioni temporali all’allegazione dei fatti, alla loro contestazione e alle richie-
ste istruttorie.
Dall’altro, l’esigenza che il processo sia concentrato, si concluda in tempi ragione-
voli. Anche tale esigenza trova la sua base nell’art. 111 cost., laddove il legislatore preve-
de che «la legge … assicura la ragionevole durata» del processo. Un’esigenza che vuole
che allegazione dei fatti, contestazione e richiesta delle prove avvengano entro termini
ben precisi e non prorogabili.
Due contrapposte esigenze che richiedono da parte del legislatore e degli interpreti
una soluzione equilibrata, «un opportuno dosaggio», per dirla con Virgilio Andrioli2.
1 V. al riguardo G. B, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, in Il
giusto processo civ., 2006, p. 93 s.
2 V. A, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, p. 445. V. altresì A. P P, Ancora sulla alle-
gazione dei fatti e sul principio di non contestazione nei processi a cognizione piena, in Foro it., 2006, I, 3143.
1840 Studi in onore di Umberto Belviso
2. Oggetto dell’accertamento giudiziale sono i fatti che le parti allegano, fatti che
devono essere rilevanti ai ni della decisione3. Anche se le norme discorrono soltanto
di «fatti» sia la giurisprudenza sia la dottrina spesso distinguono i fatti in principali e
secondari.
I primi sono quelli che rilevano direttamente per accertare l’esistenza o l’inesistenza
del diritto fatto valere in giudizio, nel senso che entrano a fare parte della fattispecie le-
gale astratta; i secondi invece rilevano solo indirettamente ed operano sul piano proba-
torio, dal momento che sono estranei alla fattispecie legale astratta: essi consentono «al
giudice di aermare, attraverso un procedimento logico-deduttivo, l’esistenza o l’inesi-
stenza o comunque un modo di essere di un fatto principale»4. In altri termini il fatto
principale viene provato in via indiretta tramite il fatto secondario, la cui conoscenza è
acquisita al processo attraverso una fonte materiale di prova5.
Ad ogni buon conto i fatti principali sono
(-) i fatti costitutivi che sono allegati dall’attore a fondamento del diritto dedotto in giudi-
zio. L’art. 163, 3° comma, al n. 4, prevede «l’esposizione dei fatti … costituenti le ra-
gioni della domanda» e l’art. 414 c.p.c., al n. 4 contempla l’«esposizione dei fatti … sui
quali si fonda la domanda». A tale proposito, peraltro, va richiamato l’art. 164, 4°
comma, c.p.c., che dettato per la citazione si applica comunque anche al ricorso6. In
base a questa disposizione l’atto introduttivo è nullo «se manca l’esposizione dei fatti di
cui al numero 4» dell’art. 163 c.p.c. e, aggiungo, dell’art. 414 c.p.c. In altri termini tale
previsione impone all’attore di allegare tutti i fatti costitutivi, anche allorché si è in
presenza di diritti autodeterminati, ossia di diritti relativamente ai quali l’individuazio-
ne del diritto dedotto in giudizio è possibile anche senza l’indicazione dei fatti costitu-
tivi, della causa petendi. Evidente è in questa situazione l’esigenza di tutelare il conve-
nuto, prima ancora di consentire che il giudice sia posto nella condizione di conoscere
l’intero thema decidendum. Infatti, solo se l’attore indica tutti i fatti costitutivi è possi-
bile per il convenuto apprestare una difesa compiuta7. Altra disposizione che si occupa
dei fatti costitutivi è l’art. 2697, 1° comma, c.c., per il quale «chi vuol far valere un di-
ritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
I fatti costitutivi non sono peraltro monopolio dell’attore, dal momento che, in
caso di domanda riconvenzionale, è il convenuto che deve allegare tali fatti. La ri-
prova è oerta dall’art. 167, 2° comma, c.p.c.: «se è omesso o risulta assolutamente
incerto (l’oggetto o) il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la
nullità, ssa al convenuto un termine perentorio per integrarla».
(-) i fatti impeditivi (che impediscono l’ecacia del fatto costitutivo, come ad esempio il
caso fortuito nel risarcimento del danno), estintivi (che comportano l’estinzione del
diritto, come la prescrizione, la compensazione, la novazione) e modicativi (che modi-
3 V. D. B, L’allegazione dei fatti nel processo civile, proli sistematici, Torino, 2001.
4 Così G. B, Elementi di diritto processuale civile4, Bari, 2007, p. 74 s.
5 V. A. P P, Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile, in Foro it., 2003, I, 605.
6 Sul punto mi permetto richiamare un mio precedente scritto, Il ricorso di primo grado e la memoria difen-
siva, in Problemi attuali sul processo del lavoro, Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, Quaderni di Diritto del
lavoro, Milano, 2006, p. 56 ss.
7 A. P P, Ancora sulla allegazione dei fatti, cit., 3144.

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