La destinazione degli utili nelle banche popolari fra testo unico bancario e codice civile

AutoreCiro G. Corvese
Pagine1564-1566
Ciro G. Corvese
La destinazione degli utili nelle banche popolari
fra testo unico bancario e codice civile
S: 1. Premessa. – 2. La destinazione degli utili a riserva legale: dierenze con la disciplina del co-
dice civile dettata per le società cooperative e con le regole speciali previste per le bcc. – 3. Le altre
destinazioni: alcune questioni sorte in dottrina alla luce della riforma societaria del 2003.
1. Oggetto precipuo di questo breve saggio è analizzare la disciplina della destina-
zione degli utili nelle banche popolari come prevista dall’art. 32 t.u.b. con la nalità di
mettere in evidenza sia le principali dierenze con disposizioni aventi medesimo oggetto
dettate, nel diritto comune, per le società cooperative e, nel diritto speciale bancario, per
le banche di credito cooperativo (bcc) sia le principali questioni sorte sul tema in ogget-
to dopo la riforma societaria del 2003.
2. L’art. 32 cit., che reca nella rubrica “utili”, si preoccupa in concreto di dettare le
regole per la destinazione dei medesimi prevedendo a carico delle banche popolari un solo
obbligo, quello relativo alla formazione della riserva legale di dette banche (comma 1°).
Una volta approvato il bilancio ed accertata l’esistenza di un utile, la decima parte
di questo, al netto delle imposte, deve essere accantonata a riserva legale per la quale, in
quanto riserva indivisibile, trova applicazione l’art. 2545-ter c.c. – unica norma dettata
dal codice civile in tema di utili delle cooperative non caduta nelle maglie dell’art. 150-
bis t.u.b., ed una volta realizzata siatta destinazione, la distribuzione degli utili ai soci
non trova alcun limite.
Notevole è la dierenza con la corrispondente disciplina prevista per bcc, per le quali
l’art. 371 t.u.b. prevede che l’assemblea sia libera di distribuire i dividendi ai soci soltanto
dopo aver detratto il settanta per cento da destinare a riserva legale ed una quota da desti-
nare ai fondi mutualistici secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 4°, l. n. 54/92.
V’è da notare, innanzitutto, la notevole dierenza concernente la percentuale di
accantonamento degli utili a riserva legale. In dottrina diverse sono state le opinioni a
giusticazione di siatta dierenza: v’è stato chi l’ha attribuita alla circostanza che le bcc
“non solo sono vincolate alla gestione di servizio, ma anche, e soprattutto, col fatto che
sono (devono essere) limitate come ambito territoriale) (e) in quanto tali sono esposte a
un rischio creditizio maggiore di quello esistente per le altre banche”2; v’è, d’altro canto,
chi individua la ragione della dierenza nella diversa misura del capitale sociale: due
milioni di euro per le bcc a fronte di sei milioni e trecentomila euro per la banche popo-
1 V. S, Commento sub art. 37, in B, C, P G, P, S (a cura di),
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, 567 ss.
2 Così P, Dalle casse rurali ed artigiane alle banche di credito cooperativo, in Banca, borsa, tit. cred., 1994,
I, 172 s.

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