Sul procedimento per la liquidazione degli onorari ai difensori

AutoreGiovanni Deluca
Pagine1827-1837
Giovanni Deluca
Sul procedimento per la liquidazione degli onorari ai difensori
S: 1. Premessa. – 2. Dall’art. 379 c.p.c. del 1865 agli artt. 28 ss. l. 794/1942. – 3. La contestazio-
ne dell’an debeatur da parte del convenuto e la trasformazione del rito da speciale in ordinario. – 4. La
lettera della norma e le intenzioni del legislatore. L’ammissibilità della speciale procedura in caso di
contestazione dell’an e del quantum da parte del cliente. – 5. Le possibili obiezioni. – 6. L’art. 30
della l. 794/1942 e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento degli
onorari agli avvocati. – 7. Conclusioni.
1. Con una recente sentenza, la Corte di cassazione ha aermato che, qualora nel
corso dello speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della l. 794/1942, per eetto
delle eccezioni del convenuto, il thema decidedum sia ampliato al di là della mera quan-
ticazione degli onorari dovuti al difensore, il giudice non può ordinare la prosecuzione
del processo secondo l’ordinario giudizio di cognizione, bensì deve limitarsi a dichiarare
l’inammissibilità del ricorso e chiudere in mero rito il processo1.
Prima di siatta pronuncia, la S.C. aveva invece sostenuto che il giudice, in caso di
contestazione da parte del convenuto dell’an debeatur, non può denire il giudizio con
una pronuncia di absolutio ab istantia, ma deve disporre la trasformazione del rito da
speciale in ordinario2, sì che la pronuncia odierna induce a qualche riessione su un
problema che, al di là di proli meramente teorici, interessa direttamente la classe foren-
se: se il procedimento speciale per la liquidazione degli onorari agli avvocati, di fronte
alla mera contestazione dell’an debeatur del convenuto, debba chiudersi con una pro-
nuncia in mero rito o debba proseguire secondo il rito ordinario, anché con le corri-
spondenti regole sia emessa una sentenza che accerti la fondatezza della domanda di
pagamento e, se del caso, liquidi le competenze al difensore, prescindendo dalla origina-
ria sussistenza dei presupposti richiesti per il ricorso al procedimento speciale.
2. A tale riguardo, è utile ricordare che, sotto l’impero del c.p.c. del 1865, i difen-
sori, per il pagamento dei loro onorari, potevano o convenire in giudizio il proprio
cliente nelle forme ordinarie citandolo innanzi al giudice o avvalersi della speciale pro-
cedura prevista dall’art. 379, che era dettata specicamente per «le spese dovute alle
persone indicate nell’art. 103 [e cioè avvocati, procuratori, periti, cancellieri, uscieri, ti-
pogra e simili] dai propri clienti o mandanti».
1 Così Cass. 9 settembre 2008, n. 23344, in Foro it., 2009, I, c. 1824, con nota parzialmente critica di
C, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati.
2 In tal senso, v. Cass. 30 agosto 2001, n. 11346, in Foro it., Rep. 2001, voce Avvocato, n. 169, secondo cui
il giudice, dopo la dichiarazione di inammissibilità, deve mutare il rito; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2229,
ibid., 1995, voce cit., n. 114, e Cass. 20 aprile 1993, n. 4619, ibid., 1993, voce cit., n. 94, secondo le qua-
li il giudice deve semplicemente trasformare il rito da speciale in ordinario, senza dichiarazione di inammis-
sibilità.

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