Osservazioni a sentenza. App. Lecce - sez. dist. Taranto - sez. lavoro, 28 luglio 2008, n. 138,

AutoreClaudio Schiavone
Pagine573-580
Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -
Sezione lavoro, sentenza 28.7.2008, n. 138 - Pres. Santarcangelo
- Est. Coccioli – Tizio et alii c. Alfa S.p.A.
(conferma Tribunale Taranto – Sezione Lavoro, giudice Pa-
zienza, sentenza n. 8123/2006)
Art. 2113 c.c. – art. 4, legge n. 223/1991 – decreto ministeriale n.
158/2000.
Licenziamento per riduzione di personale nel settore del credito –
richiesta di accesso al fondo di solidarietà ministeriale – rinuncia al
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Il rapporto di lavoro perdura durante il periodo di preavviso e
viene a cessare soltanto alla sua scadenza. La rinuncia al preavviso
o alla relativa indennità sostitutiva costituisce atto negoziale, eserci-
zio dell’autonomia contrattuale del lavoratore, che esprime la deter-
minazione di accettare la cessazione del rapporto di lavoro. Tale atto
è incompatibile con l’impugnazione del licenziamento poiché esprime,
con comportamento concludente univocamente diretto ad esprimerla,
la volontà di non avvalersi degli strumenti predisposti dalla norma-
tiva limitativa dei licenziamenti.
SV O L G I M E N T O D E L PR O C E S S O
Con sentenza n. 8123/2006, il giudice del lavoro di Taranto ha ri-
gettato le domande con le quali (omissis) avevano chiesto la declara-
toria di illegittimità del licenziamento intimatogli da Alfa S.p.A.

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