Processo al ladro Schulze. L'impredicabilità del vero nel sillogismo giudiziale

AutoreAntonio Incampo
Pagine199-218
SO M M A R I O : 1. Quale logica del processo? – 2. Tre modelli di sillogismo giudizia-
le. – 2.1. Modello analitico. – 2.2. Modello retorico. – 2.3. Modello fuzzy. –
3. L’impredicabilità del vero. – 3.1. Dal vero al valido. – 3.2. Sentenze valide.
– 4. La differenza logica. – 4.1. Passaggi logici. – 4.2. Passaggi metafisici. –
4.2.1. Secundum legem. – 4.2.2. Praeter legem.
1. Serve la verità al processo? Provo a ricostruire criticamente un ar-
gomento dell’ultimo Kelsen in Allgemeine Theorie der Normen (opera
pubblicata postuma nel 1979 dai curatori Kurt Ringhofer e Robert
Walter). L’argomento si trova già nei primissimi scritti di Kelsen.
Die Geltung der individuellen Norm: “Schulze soll ins Gefängnis gesetzt
werden” ist nicht in der Geltung der generellen Norm: “Alle Diebe sollen
ins Gefängnis gesetzt werden” und der Wahrheit der Aussage: “Schulze ist
ein Dieb” impliziert. Denn die individuelle Norm gilt nur, wenn sie durch
den Willensakt des zuständigen Gerichtes gesetzt ist.
La validità della norma individuale “Schulze deve essere messo in pri-
gione” non è implicita né nella validità della norma generale “Tutti i ladri
devono essere messi in prigione”, né nella verità dell’asserzione “Schulze è
un ladro”. Infatti, la norma individuale è valida solo se è stata posta attra-
verso un atto di volontà del tribunale competente1.
1 Ricostruisco criticamente, anche se non alla lettera, un argomento di Kelsen nel paragrafo
intitolato Die Geltung der individuellen Norm ist in der Geltung der generellen Norm, der sie
entspricht, nicht impliziert [La validità della norma individuale non è implicita nella validità del-
la norma generale, alla quale corrisponde] (H. KELSEN, Allgemeine Theorie der Normen, Wien,
1979, 185; trad. it.: Teoria generale delle norme, Torino, 1985, 385). La mia ricostruzione critica
ANTONIO INCAMPO
PROCESSO AL LADRO SCHULZE.
L’IMPREDICABILITÀ DEL VERO
NEL SILLOGISMO GIUDIZIALE
200 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
La norma individuale “Il ladro Schulze deve essere punito, cioè
messo in prigione” è una norma valida solo se è stata posta da un
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tata della norma generale “Tutti i ladri devono essere puniti, cioè
messi in prigione”. basta che l’asserzione “Schulze è un ladro”
sia vera, e che sia fatta propria dal tribunale competente. Occorre
sempre che un tribunale pronunci effettivamente la sentenza “Il ladro
Schulze deve essere punito”. Può anche darsi che il tribunale pro-
nunci una sentenza completamente diversa: “Il ladro Schulze è as-
solto”. Sarebbe una sentenza comunque valida, se non subisse una
procedura d’appello in grado di annullarla. La sentenza è valida per-
ché è stata posta da un’autorità competente. La tesi, allora, è questa.
La validità di una sentenza non dipende necessariamente dalle impli-
cazioni logiche delle premesse. Schulze potrebbe essere anche as-
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Die Geltung der – in dem sogenannten normativen Sylogismus als Schluß-
Satz dargestellen – individuellen Norm […] durch den Willensakt bedingt ist,
dessen Sinn sie ist, während in dem theorethischen Syllogismus die Wahrheit
der individuellen Aussage in der Wahrheit der generellen Aussage darum im-
pliziert sein kann, weil die Wahrheit einer Aussage nicht durch den Denkakt
bedingt ist, dessen Sinn sie ist. Da sich zwischen die Geltung der generellen
Norm und die Geltung der ihr entsprechenden individuellen Norm ein Willen-
sakt einschieben muß, dessen Sinn die individuelle Norm ist, kann die Geltung
der individuellen Norm nicht logisch, d. h. im Wege einer Denkoperation,
del testo che cito di Kelsen prende spunto da E. MO R S C H E R , Kann denn Logik Sünde sein? Die
Bedeutung der modernen Logik für Theorie und Praxis des Rechts
      -
stanziali nel corso del tempo.
Già nel 1928 scrive Kelsen: “Nessuna norma individuale, come norma positiva, segue sempli-
cemente da una norma giuridica generale, ma solo in quanto tal e norma individuale è stata creata
dagli organi che applicano il diritto” (H. KELSEN, La dottrina del diritto naturale e il positivismo
giuridico, Milano,19593, 407).
Ecco ancora un altro passo di Kelsen della Reine Rechtslehere (1960): “Il cosiddetto giudizio
del giudice non è un giudizio nel senso logico del termine, così come non lo è la legge che me-
diante tale giudizio viene applicata; esso è una norma” (H. KELSEN, La dottrina pura del diritto,
Torino, 1966, 29).
Nel saggio Recht und Logik del 1965 Kelsen argomenta in questo modo: “È senza dubbio pos-
sibile che la norma generale “Tutti i ladri devono essere puniti, cioè messi in prigione” – in
quanto prodotta per via legislativa – sia valida, e che l’asserzione “Schulze è un ladro” sia vera,
e che sia fatta dal tribunale competente, ma che tuttavia la norma individuale “Schulze deve esse-
re messo in prigione” non valga, perché il tribunale competente […] non ha posto questa norma
individuale” (H. KELSEN, Diritto e logica, Torino, 1990, 83).
Da notare che Kelsen dà per scontato che la premessa maggiore del sillogismo giudiziale sia
occupata da una norma (la norma generale cui sarebbero riconducibili i fatti oggetto della contro-
versia), e non, invece, da un giudizio sulla validità di una norma.

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