Nascita ed evoluzione della banca islamica: dal divieto coranico di riba al dibattito giuridico sugli interessi bancar

AutoreChiara Scattone
Pagine376-395
376 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
II
NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA BANCA ISLAMICA:
DAL DIVIETO CORANICO DI RIBA AL DIBATTITO
GIURIDICO SUGLI INTERESSI BANCARI
SO M M A R I O : 1. Introduzione. – 1.1. Il rib…. - 1.2. La nascita del sistema bancario
e finanziario islamico. – 1.3. Gli strumenti finanziari islamici tra tradizione e
innovazione.
1. Il mondo islamico è regolato da norme dettate da Dio tramite il
profeta Mu|ammad ed espresse nel Libro sacro, il Corano, e nella
tradizione profetica, Sunna.
La šar†‘a, o la retta via, è il complesso di tutte queste norme che rego-
lano la vita quotidiana di ogni buon musulmano, in ogni minimo aspetto.
Uno degli argomenti più spinosi di questo complesso di norme è il
divieto divino dell’usura. Ed è su questo divieto, più volte sottoline-
ato all’interno del Corano, che si fonda tutta la materia concernente
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Il divieto di usura non è del tutto estraneo al nostro diritto cano-
nico o a quello rabbinico poiché le tre grandi religioni monoteiste,
che si sono sviluppate intorno al bacino del Mediterraneo, hanno in
comune il divieto divino all’arricchimento indebito che esse più volte
invocano nei loro testi dottrinali e giuridici.
La tradizione giuridico-religiosa canonica e rabbinica spiana il terreno
alla più netta interdizione islamica dell’usura o rib…, che rappresenta l’ele-
mento centrale e principale su cui misurare la liceità delle obbligazioni.
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ziario che rispetti questo divieto coranico costituiscono il nodo cen-
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giuristi ed economisti.
Dal XIX secolo l’impatto con il mondo occidentale e quindi con
l’economia europea ha avviato un processo, già compiuto in Occi-
dente, di superamento dei limiti imposti dalle norme religiose in ma-
teria obbligazionaria.
Nel 1850 fu l’Impero Ottomano, con la promulgazione del Codice
di commercio1
1 Il Codice di commercio ottomano venne promulgato il 28 luglio 1850 (18 ramaÿ…n 1266) e
consta di 315 articoli suddivisi in due libri.
C. Scattone    377
che poi si diffuse anche negli Stati arabi2, ad avviare il dibattito circa
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materia bancaria dei tassi di interesse. Il dibattito giuridico che ne
derivò non è stato a tutt’oggi risolto e contrappone due diverse visioni
della teoria giuridico-religiosa: una legata alla tradizione ed un’altra di
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lacciandosi al concetto dello stato di necessità o ÿ…rura, per legitti-
mare una situazione non del tutto conforme ai principi sciaraitici.
L’isl…m         -
vante da un’attività imprenditoriale, anzi lo favorisce. Lo scopo è
quello di vietare un indebito arricchimento del contraente più forte a
scapito di quello più debole. La dottrina islamica sostiene che, quando
una persona presta dei soldi, impiegati per generare altra ricchezza,
come ad esempio tramite un investimento, il prestatore non ha alcun
motivo di essere remunerato per il plusvalore generato dal capitale
iniziale, ma deve essere remunerato proporzionalmente all’investi-
mento iniziale che ha portato il consequenziale incremento. Più sem-
plicemente, il creditore non viene visto come tale, bensì come un
socio, che investe le sue risorse (il suo capitale) in un’impresa, cari-
candosi quindi del rischio che ne deriva. La gestione, il successo o
meno dell’azienda non interessano il socio-creditore, se non per
quanto concerne i problemi di solvibilità che ne possono derivare per
il debitore.
Per quanto riguarda invece l’impiego del capitale in un mutuo,
l’isl…m         
creditore un compenso, sotto forma di interessi, per il solo atto di
prestare dei soldi. Questa pratica si rifà al cosiddetto qarÿ |asan o
  
         -
spettivo del godimento del capitale”, si collega alla visione dell’in-
stabilità nel tempo e nello spazio del valore della moneta o del capi-
tale che è indipendente dalla volontà di chi lo impiega e che, di
   ex ante del prezzo, pagato pe-
riodicamente in forma di percentuale. Vengono invece presi in consi-
           
l’eventuale ritardo del pagamento della stessa, permettendo in questo
       
parte del creditore.
2 Cfr. F. CA S T R O .,         , in
Rivista di diritto civile I (1985), 377-447.

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