Introduzione alle Fonti del diritto musulmano

AutoreUgo Timoteo Casolino
Pagine89-93
SO M M A R I O : 1. Il diritto musulmano. - 2. Il Corano. - 3. Le norme giuridiche del
Corano. - 4. La Sunna. - 5. Gli ahàdìth. - 6. L’Igmà‘. - 7. Il Qiyàs. - 8. Le fonti
secondarie.
1. Per diritto musulmano (o islamico) si intende quella parte della
religione dell’Islam che regola gli aspetti giuridici della vita dei cre-
denti. Con “diritto musulmano”, usualmente, si traduce il termine
arabo iqh, che è quella parte della Sharì‘a che regola il foro esterno
dei credenti. Il diritto islamico è, dunque, parte integrante dell’Islàm
inteso come religione e per il credente esso è solo uno dei diversi
aspetti regolati dalla Sharì‘a o lex divina. Per iqh si intende la cono-
scenza della quintuplice ripartizione delle azioni umane (obbligato-
rie, proibite, consigliate, sconsigliate, libere) e per i giuristi musul-
mani esso viene assimilato ad un albero le cui radici (usul) sono le
fonti del diritto, mentre i rami (furu‘) sono gli altri istituti, ripartiti in
regole rituali (‘ibadat) e negotia (mu‘àmàlat). Le fonti del diritto
sono quattro, e sono il Corano, la Sunna, l’Igmà‘ (Consenso) e il
Qiyàs (ragionamento analogico).
2. Il Corano è il libro contenente le rivelazioni inviate a Maometto
(570-632 d.C.) da Dio per mezzo dell’Arcangelo Gabriele durante la
predicazione ultraventennale svoltasi a Mecca e a Medina (612-632
d.C.). In arabo “Qur ’àn” (recitazione), esso è il primo libro in lingua
araba e, secondo la dottrina sunnita, esso riproduce un originale cele-
ste presente presso Dio e Suo attributo eterno, di talché si dice che il
UGO TIMOTEO CASOLINO
INTRODUZIONE ALLE FONTI
DEL DIRITTO MUSULMANO

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