Il sostegno all'occupazione dei soggetti svantaggiati

AutoreDomenico Garofalo
Pagine161-182
SO M M A R I O : 1. Introduzione. – 2. La politica sociale comunitaria. – 2.1. L’influenza
effettiva degli Orientamenti comunitari sulle scelte nazionali. – 2.2. La vin-
colatività degli ordinamenti e la sanzionabilità della mancata conformazione.
– 3. Le politiche comunitarie sulla concorrenza di “integrazione negativa” e
la loro vincolatività. – 4. I punti di crisi tra regolamenti sugli aiuti di Stato e
Orientamenti sull’occupazione. – 5. Il possibile conflitto tra politiche per l’oc-
cupazione e normativa antidiscriminatoria. – 6. La rilevanza dello svantaggio
nelle politiche comunitarie. – 6.1. Svantaggio e politica per l’occupazione. –
6.2. Svantaggio e politica della concorrenza. – 6.3. I Regolamenti (CE) nn.
68/2001 e 2204/2002. – 7. Svantaggio e politica antidiscriminatoria. – 8. La
legislazione nazionale a sostegno degli svantaggiati per favorire o incentivare
l’inserimento nel mercato del lavoro. – 9. Il sostegno al lavoro dei detenuti. –
10. Il sostegno per gli Extracomunitari. – 11. Conclusioni.
1. Intervenendo nel 2003 sull’organizzazione e disciplina del mer-
cato del lavoro, il legislatore ha dichiarato di voler realizzare un si-
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cità di inserimento di chi appartiene «alle fasce deboli del mercato
del lavoro»1   2. Ne è derivato un
uso delle “differenze” alquanto singolare; ed infatti, in alcuni casi si
prevede un trattamento differenziato (anche in peius) per i lavoratori
non standard, cioè per coloro che presentano determinate caratteristi-
che personali e sociali (meccanismo delle deroghe); in altri casi si
introducono discipline applicabili solo ad alcuni gruppi di lavoratori,
arrivando persino a differenziare i modelli contrattuali (meccanismo
1 Cfr. art. 3, comma , d.lgs. n. 276/2003.
2 k), d.lgs. n. 276 cit., attraverso il rinvio
all’art. 2, lett. f) Regolamento (CE) n. 2204/2002 nonché all’art. 4, 1° comma, l. n. 381/1991.
DOMENICO GAROFALO
IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
162 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
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fattori di identità personale che non potrebbero, alla luce della nor-
mativa antidiscriminatoria, essere considerati come legittime basi di
differenziazione.
Alla tipologia c.d. derogatoria sono riconducibili tre disposizioni
del d.lgs. n. 276 cit. accomunate dalla deroga, a principi di carattere
generale.
La prima è quella sub art. 10, 2° comma che, in deroga al divieto
generale sub 1° comma, di indagini sulle opinioni e di trattamenti
discriminatori, consente alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti
   
o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati
nella ricerca di un’occupazione».
La seconda è quella sub art. 13 sulle Agenzie sociali, alle quali «al
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voro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di Wor-
kfare», la norma consente in vario modo e a determinate condizioni
la deroga al principio di parità di trattamento previsto in favore dei
lavoratori somministrati allorquando appartengano a tali categorie di
soggetti3.
La terza ed ultima previsione è contenuta nell’art. 14, che prevede
l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative
sociali in cambio del conferimento a queste ultime di commesse da
parte delle imprese che aderiscono a convenzioni quadro stipulate, su
base territoriale, tra i servizi per il collocamento mirato dei disabili,
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché le
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
sociali e i consorzi di cooperative sociali4.
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nuovi istituti introdotti dal d.lgs. n. 276 cit., accomunati questa volta
3 Va ricordato che l’art. 1, 46° comma, l. n. 247/2007 ha “abolito” il contratto di somministra-
zione di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dagli artt. 20 ss., d.lgs. n. 276/2003, e che su
tale “abolizione”, a differenza di quanto ha disposto per il lavoro intermittente, non è intervenuta
la l. n. 133/2008
4 Và del pari, evidenziato che l’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, era stato abrogato dalla l. n. 247/2007
(art. 1, 38° comma) ma è stato successivamente dichiarato nuovamente applicabile, previa abroga-
zione della norma abrogatrice, dalla l. n. 133/2008 [art. 39, 10° comma, lett. m) e 11° comma]. Non
è stato, invece, abrogato il 37° comma dell’art. 1 della l. n. 247/2007, che ha introdotto nella l. n.
68/1999 l’art. 12 bis, che disciplina le “Convenzioni di inserimento lavorativo”, ovviamente utiliz-
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due istituti ma con un ambito soggettivo di applicazione differenziato, e cioè l’art. 12 bis solo per
i disabili; mentre l’art. 14 per tutti i soggetti svantaggiati, con esclusione dei disabili.

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