Sugli 'obblighi internazionali' di cui all'articolo 117, comma 1°, Cost

AutoreLaura Marrone
Pagine219-240
SO M M A R I O : 1. Premessa. – 2. Le posizioni della dottrina prima delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007: tra minimalisti e massimalisti.
– 3. Segue. – 4. La posizione della Corte Costituzionale. – 5. Enucleazione
dei principi contenuti nelle sentenze. – 6. Considerazioni conclusive e spunti
critici.
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V della parte II della Costituzione”1 ha apportato alcune rilevanti in-
novazioni nel campo della disciplina vigente in materia di vincoli
internazionali al potere normativo statale e regionale.
Secondo l’articolo 117, comma 1°, la potestà legislativa è eserci-
tata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi
internazionali. Questa disposizione, per alcuni, ha incidentalmente
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giuridico alle norme di diritto internazionale2.
1  24 ottobre 2001, n. 248.
2 E. CA N N I Z Z A R O ,    , in
Riv. dir. internaz. (2001), 921 ss.; C. PIN E L L I , I limiti generali alla potestà legislativa statale e
, in Foro
it. V (2001), c. 194 ss.; ID, in  
materia di legislazione regionale, in AA. VV.,      
        , Rimini, 2003, 20; F. SOR R E N T I N O ,
    
in , par. 2 e in Dir. pubbl. comp. ed eur. (2002), 1356; A.
D’AT E N A , La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali  ,
in Rass. parl., 2002, 924; F. P
IZZETTI,      
italiano, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 242. Vedi anche G. U. RE S C I G N O , Note per la
costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in Dir. pubbl. (2002), 782.
LAURA MARRONE
SUGLI “OBBLIGHI INTERNAZIONALI”
DI CUI ALL’ARTICOLO 117, COMMA 1°, COST.
220 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
Le novità introdotte dalla menzionata novella costituzionale hanno,
peraltro, immediatamente diviso la dottrina sull’effettiva portata giu-
         
senso da dare ai termini “obblighi internazionali” citati dall’articolo
117 al comma 1°, nel senso che non è parso chiaro né a che tipo di
obblighi ci si voglia riferire, né quale sia l’estensione degli stessi, né
il ruolo che essi debbano assumere all’interno del nostro sistema co-
stituzionale.
Per quel che qui ci interessa, va preso in considerazione il fatto
che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, lo Stato
e le Regioni, nell’esercitare le loro rispettive competenze legislative,
devono rispettare non solo i limiti imposti dalla Costituzione, ma an-
che quelli che scaturiscono dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea e quelli derivanti dai suddetti obblighi internazionali3.
Il richiamo fatto al rispetto degli obblighi comunitari sembra volto
a formalizzare e costituzionalizzare una situazione di fatto già paci-
   
scenari assolutamente nuovi.
L’articolo 1 della legge 5 giugno del 2003, n. 131 4 c.d. legge
La Loggia - doveva fornire un chiarimento proprio sulla natura dei
         
Cost., comma 1°, nel limitare la potestà legislativa statale e regio-
nale, si riferisce ai limiti posti dall’articolo 10 della Costituzione e
quindi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute,
a quelli posti dall’articolo 11 Cost., ossia agli accordi di reciproca
limitazione della sovranità e, da ultimo, ai trattati internazionali.
A quest’ultimo riguardo è da sottolineare che il testo dell’allora
disegno di legge presentato dal Governo e di quello approvato in
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         
potessero costituire un vincolo per la potestà legislativa. Erano quindi
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del disegno di legge costituzionale, il Governo presentò in aula, alla
Camera dei deputati, una proposta emendativa, accolta, di soppres-
-
sente nella stesura iniziale del provvedimento.
3 B. CA R A V I T A , La costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, regioni e autonomie fra
Repubblica e Unione Europea, Torino, 2002, 117; P. SA N D U L L I , Due aspetti della recente riforma
al titolo V della Costituzione, in Rass. parl. (2001), 949.
4 G.U. 10 giugno 2003, n. 132.

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