Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza delle sezioni unite
Autore | Nicola Triggiani |
Pagine | 465-496 |
SO M M A R I O : 1. Premessa. - 2. IL RIESAME: a) Provvedimenti impugnabili e sog-
getti legittimati. - 3. Segue: b) Termini per impugnare. - 4. Segue: c) Presenta-
zione dell’atto di impugnazione. - 5. Segue: d) Organo competente a decidere.
- 6. Segue: e) Trasmissione degli atti al tribunale. - 7. Segue: f) Facoltatività dei
motivi d’impugnazione. - 8. Segue: g) Termine per la decisione. - 9. Segue: h)
Udienza camerale. - 10. Se gue: i) Potere cognitivo del tribunale. - 11. Segue:
l) Tipologia delle decisioni del c.d. “tribunale della libertà”. - 12. L’APPEL-
LO: a) Provvedimenti impugnabili e soggetti legittimati. - 13. Segue: b) Profili
procedurali. - 14. IL RICORSO PER CASSAZIONE: a) Provvedimenti impu-
gnabili e soggetti legittimati. - 15. Segue: b) Termini per impugnare e profili
procedurali. - 16. Segue: c) Ricorso per saltum.
1. Il legislatore del 1988 ha cercato di strutturare un sistema orga-
nico di rimedi contro i provvedimenti applicativi delle misure
cautelari personali che si impernia sui mezzi del riesame, dell’ap-
pello e del ricorso per cassazione, in attuazione della direttiva di
cui all’art. 2, n. 59, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che pre-
vedeva la “riesaminabilità anche nel merito del provvedimento
che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in ca-
mera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità
per cassazione”.
In effetti, la Costituzione (art. 111, comma 2°, nella versione ori-
ginaria, e comma 7°, nella versione attuale) rende obbligatoria, con-
NICOLA TRIGGIANI
LE IMPUGNAZIONI
DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI
NELLA GIURISPRUDENZA
DELLE SEZIONI UNITE*
* Testo revisionato, con l’aggiunta di essenziali riferimenti in nota, della Relazione svolta al
1° Incontro per la Formazione Continua degli Avvocati organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Brindisi sul tema “Le misure cautelari personali e reali e i rimedi processuali”
(Ostuni - Grand Hotel Masseria Santa Lucia - 8 aprile 2008).
466 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
tro i provvedimenti sulla libertà personale, la sola previsione della
ricorribilità in cassazione “per violazione di legge”, ma il legislatore
ordinario ha ritenuto opportuno prevedere altresì due forme, in alter-
nativa fra loro, di impugnazione davanti a giudici di merito - per
l’appunto, il riesame e l’appello -, garantendo inoltre una disciplina
dei termini di impugnazione idonea a minimizzare l’illegittima restri-
zione della libertà personale ovvero l’omessa compiuta tutela delle
esigenze cautelari.
È appena il caso di osservare che l’appello e il ricorso per cassa-
zione - vale a dire quegli strumenti che, dopo la pronuncia di una
sentenza, possono essere attivati come “mezzi ordinari di impugna-
zione” della sentenza stessa - sono qui proponibili, invece, nell’am-
bito di un procedimento “incidentale”, qual è quello cautelare: ciò ne
implica una disciplina parzialmente integrativa e derogatoria rispetto
a quella che, per i mezzi medesimi, è contenuta nel libro IX del c.p.p.
e che, beninteso, sarà pur sempre operante, anche in questo campo,
per tutto quanto non derogato esplicitamente o implicitamente in
1. Ad esempio, risulta applicabile l’art. 568, comma
5°, c.p.p., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendente-
cosicché il riesame può convertirsi in appello, e viceversa, ove sussi-
stano i requisiti di legge.
Una caratteristica importante dei mezzi di impugnazione operanti
nel settore delle misure cautelari personali è la mancanza dell’effetto
sospensivo dell’impugnazione (art. 588, comma 2°, c.p.p.): l’esecu-
zione del provvedimento impugnato, dunque, non subisce parentesi
per il solo effetto della proposizione dell’impugnazione (e neppure
per l’avvio della presa in esame di quest’ultima da parte del giudice
dell’impugnazione stessa), ma verrà interrotta solo per effetto
dell’eventuale provvedimento di accoglimento.
La logica che presiede a questa soluzione legislativa è duplice: per
un verso, si tratta di una garanzia della libertà, in rapporto alle impu-
gnazioni del pubblico ministero contro provvedimenti che l’organo
dell’accusa ritenga meritevoli di censura perché non hanno accolto (o
hanno accolto solo parzialmente) le sue richieste contra libertatem;
per altro verso, e cioè quando l’impugnazione sia proposta dalla per-
sona indagata o imputata contro provvedimenti limitativi della libertà
(o contro il rigetto della richiesta di far venir meno o di attenuare il
1 In questi termini, M. CH I A V A R I O , 3, Torino,
2007, 590.
N. Triggiani – Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza… 467
regime cautelare disposto nei suoi confronti), essa è ispirata dall’in-
tento di non lasciare nella disponibilità della persona stessa l’assog-
gettamento alle misure in questione e di non favorire così manovre,
facilmente prevedibili, di elusione delle esigenze cautelari per le quali
la misura è disposta2.
Un’eccezione all’esclusione dell’effetto sospensivo è, peraltro,
prevista dall’art. 310, comma 3°, c.p.p. a proposito della pronuncia di
accoglimento dell’appello del pubblico ministero che con esso abbia
chiesto una misura cautelare non ancora disposta, la quale non ha
effetti immediati, ma li riceve soltanto dal momento che diventa de-
-
sendoci evidentemente un provvedimento “in prima battuta” che è
andato in senso inverso, la scelta legislativa pro libertate è sostan-
zialmente in linea con la ratio che negli altri casi esclude l’effetto
sospensivo dell’impugnazione3.
La proponibilità del riesame, così come di qualsiasi altra impu-
gnazione avverso ordinanze in materia di libertà personale, non è
condizionata dalla fase del procedimento in cui l’ordinanza coerci-
tiva è emessa: il procedimento de libertate, infatti, ha natura inciden-
tale rispetto a quello principale e, quindi, conserva un’autonomia
concettuale rispetto al procedimento di merito. Ne consegue che l’im-
pugnazione avanti al tribunale del riesame, ai sensi degli artt. 309 e
310 c.p.p., deve ritenersi esperibile nei confronti di tutti i provvedi-
menti in materia di libertà personale adottati da qualsiasi giudice, sia
nella fase delle indagini preliminari, sia nelle fasi successive del pro-
cedimento, sia quando detti provvedimenti siano contestuali alla sen-
tenza che decide il processo o siano in esso contenuti: chiamate a
dirimere un contrasto subito insorto nella giurisprudenza di legitti-
mità, in ordine all’individuazione del rimedio esperibile avverso i
provvedimenti sulla libertà adottati dopo la chiusura delle indagini
preliminari, le S.U. della Cassazione (sent. 23 novembre 1990, San-
tucci) sono pervenute appunto alla conclusione secondo cui i rimedi
del riesame e dell’appello dinanzi al c.d. tribunale della libertà “sono
esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi
giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle
successive”4
dottrina e giurisprudenza, essendo l’unica compatibile con la siste-
matica del codice e con la ratio
2 Cfr. ivi, 590 s.
3 Così, ancora, ivi, 591.
4 Cfr. Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Santucci, in Giust. pen. (1991), III, 314.
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