La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado
Autore | Ilaria Buonocore |
Pagine | 73-88 |
GI U S E P P E CH I O V E N D A
SO M M A R I O : 1. Premessa. – 2. L’istituto della provvisoria esecutorietà della sen-
tenza nel c.p.c. del 1865. – 3. Il codice del 1940. – 4. La scelta del legislatore
del 1973. – 5. La ricerca dell’efficienza e la riforma del 1990: il tribunale
monocratico, la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, i nova
in appello. – 6. Conclusioni.
1. La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è un isti-
regola generale, mentre prima rappresentava soltanto un’eccezione.
In particolare, il legislatore, nel 1973 con riguardo al processo del
lavoro e nel 1990 in merito al rito ordinario, ha abbandonato la «tra-
dizione plurisecolare»1 dell’effetto sospensivo dell’appello e rifor-
mulato le disposizioni dettate dal c.p.c. in ordine alla provvisoria ese-
cutività della sentenza. In virtù di tali riforme: a) l’art. 282 c.p.c.
lapidariamente dispone che «la sentenza di primo grado è provviso-
riamente esecutiva tra le parti»; b) l’art. 337, 1° comma, c.p.c. pre-
vede che «l’esecuzione della sentenza non è sospesa per l’effetto
dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373,
1 L’espressione è di G. IM PA G N A T I E L L O , -
ria esecutorietà, in Riv. trim. (2005), 758, in nota.
ILARIA BUONOCORE
LA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ
DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
74 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
401, 407»; c) l’art. 431 c.p.c., dettato per le controversie di lavoro,
stabilisce che la sentenza di condanna di primo grado è esecutiva
ipso iure; d) l’art. 447-bis c.p.c., in merito alle controversie in mate-
sancisce che la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva.
In buona sostanza, alla luce del nuovo quadro legislativo, oggi la
sentenza di primo grado è esecutiva ipso iure.
La generalizzazione dell’esecutività provvisoria della sentenza di
primo grado ha reso necessario un intervento anche sull’art. 283
c.p.c., che disciplina la sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza di primo grado. Infatti, il legislatore del 2005 ha mo-
motivi per concedere l’inibitoria, oltre ad essere «gravi», adesso de-
vono essere anche «fondati», nonché che la sospensione dell’esecuti-
vità della sentenza può essere concessa «con o senza cauzione» a
carico della parte che la chiede e l’ottiene, come garanzia del danno
che potrebbe derivare dal ritardo dell’esecuzione della sentenza2.
Allo scopo di capire se l’inversione di rotta posta in essere dal legi-
slatore del 1973, in ordine al processo del lavoro, e da quello del 1990,
in merito al rito ordinario, sia stata davvero opportuna, è utile appro-
fondire lo studio della provvisoria esecutorietà. E, nell’affrontare
quest’ipotesi, viene naturale partire dall’analisi del vecchio codice.
2.
code francese del 18063, prevedeva la provvisoria
esecutorietà della sentenza di primo grado che poteva
2 Sulla riforma dell’art. 283, v. G. BA L E N A (e M. BOV E ), Le riforme più recenti del processo
civile, Bari, 2006, 111 ss.; C. CE C C H E L L A (D. AM A D E I e D. BU O N C R I S T I A N I ), Il nuovo processo
ordinario e sommario di cognizione, Milano, 2006, 29 ss.; C. CO N S O L O , Il processo civile di rifor-
ma in riforma, Milano, 2006, 62 ss.; G. IM PA G N A T I E L L O , in La riforma del processo civile, [cur. F.
CI P R I A N I e G. MON T E L E O N E ], Padova, 2007, 171 ss.; F.P. LU I S O , Diritto processuale civile4, II,
Milano, 2007, 390; F. MAZZARELLA e G. TES O R I E R E , 3,
Padova, 2007, 264 ss.; G. MO N T E L E O N E , Manuale di diritto processuale civile4, I, Padova, 2007,
736 s.; N. PIC A R D I , Manuale del processo civile, Milano, 2006, 387 ss.; C. PUN Z I , Il processo ci-
vile, II, Torino, 2008, 218 ss.; G. F. RI C C I , Diritto processuale civile, II, Torino, 2006, 154 ss.; S.
SA T T A e C. PU N Z I , Diritto processuale civile13, agg., Padova, 2007, 33 s.; G. VE R D E ,
processo civile3, II, Napoli, 2006, 504.
3 In Francia, a differenza che in Italia, il legislatore si curava di precisare (art. 135) per un
verso i casi in cui la sentenza di primo grado doveva essere dichiarata provvisoriamente esecutiva,
e «senza cauzione» in virtù del principio provision est due au titre (domanda fondata su titolo
autentico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato); per altro verso il code
prevedeva, nel medesimo articolo, altre tassative ipotesi in cui il giudice poteva concedere, «pre-
via o senza cauzione», la clausola di provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Sul
punto, v. F. CA R P I , La provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, 38.
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