Il principio di diritto nell'interesse della legge

AutoreGiovanna Reali
Pagine321-348
SO M M A R I O : 1. Premessa. – 2. La “denunzia” nell’interesse della legge nel c.p.c. del
1865. – 3. Dal vecchio «ricorso» del procuratore generale al nuovo «principio
di diritto» nell’interesse delle legge. – 4. La pronuncia su richiesta del procu-
ratore generale. – 5. La pronuncia d’ufficio. – 6. L’inefficacia del principio di
diritto sul provvedimento di merito. – 7. Le prime applicazioni del nuovo art.
363 c.p.c. – 8. Conclusioni.
1. La legge n. 80/2005, nel delegare il governo ad adottare un de-

e i criteri direttivi della riforma del processo di cassazione l’introdu-
zione di «meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del
codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione
   -
bilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma,
della Costituzione» (art. 1, 3° comma, lett. a).
La previsione di tali meccanismi era già contenuta nell’art. 33,
lett. g) della proposta di legge delega elaborata dalla Commissione
Vaccarella, secondo cui l’impossibilità per la Suprema Corte di for-
nire precedenti in materie sottratte al suo intervento a causa dell’inam-
missibilità del ricorso ex art. 111, 7° comma, Cost. determinava «una
giurisprudenza a “macchia di leopardo”», vale a dire «tante “prassi”
quanti sono i tribunali, che è proprio quello che la presenza di una
Corte Suprema dovrebbe contribuire a scongiurare»1. Di qui la ne-
cessità di ovviare a tale inconveniente.
* Il presente scritto è destinato agli Studi in onore di Modestino Acone.
1 Il d.d.l. Vaccarella e la relazione possono leggersi in www.judicium.it.
GIOVANNA REALI
IL PRINCIPIO DI DIRITTO
NELL’INTERESSE DELLA LEGGE*
322 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
Per risolvere il problema, la cui particolare gravità era stata già da
tempo segnalata dalla più autorevole dottrina2, la commissione Vac-
carella aveva indicato due soluzioni: la prima consisteva nell’ammet-
tere la parte soccombente a proporre comunque l’impugnazione la-
sciando alla Corte il compito di selezionare e decidere soltanto i
ricorsi che costituissero l’occasione di emettere una pronuncia di
principio; la seconda proponeva di stabilire «un meccanismo – attiva-
bile dal Procuratore Generale – analogo al vigente articolo 363 del
codice di procedura civile, che provochi una pronuncia della Corte di
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parola, senza incidenza nel caso concreto che ha dato occasione alla
pronuncia»3.
La dottrina aveva manifestato forti perplessità su entrambe le so-
luzioni prospettate4. Secondo uno studioso, l’esigenza di assicurare
il controllo di legittimità in tema di provvedimenti non decisori, oltre
a non essere affatto così impellente, avrebbe prodotto, se soddisfatta,
l’effetto di aggravare il carico di lavoro della Corte5. Altri studiosi,
invece, avevano criticato l’idea di far leva su una norma mai utiliz-
zata come l’art. 363 c.p.c., formulando proposte alternative, quali per
es. quella di prevedere un meccanismo di selezione dei ricorsi basato
sulla valutazione insindacabile della S.C. circa l’importanza della
questione6, o di introdurre nel processo italiano un istituto simile a
quello francese della saisine pour avis7.
2 Sulla situazione di incertezza giurisprudenziale nelle materie sottratte al ricorso per cassazio-
ne v. ampiamente F. CI P R I A N I , Il controllo giudiziario degli atti societari, in Riv. dir. proc. (1995),
89; ID., Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione, in Foro it. (1999), I, 1878;
G. BA L E N A ,      ,
ivi (2001), V, 139 s.; A. PR O T O PIS A N I ,     
cassazione, ivi (1987), V, 254 ss.
3 Così la succitata relazione illustrativa all’art. 33, lett. g).
4 Cfr. G. TAR Z I A , Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile, in Riv.
dir. proc. (2003), 209 s., il quale criticava entrambe le soluzioni prospettate dal d.d.l. Vaccarella:
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che inopportuna in una materia, come quella dei provvedimenti cautelari, che incide immediata-
mente sulle situazioni giuridiche delle parti; la seconda perché l’esercizio di una «giurisdizione di
       -
nuncia della Suprema Corte. V. anche S. CH I A R L O N I , -
ma del giudizio di cassazione, in  (2003), 818 s.; B. SA S S A N I , Corte Suprema e jus dicere,
ibid., 823; F. TO M M A S E O , La riforma del ricorso pe r cassazione: quali i costi della nuova nomo-
, ibid., 827 s.
5 In tal senso S. CHI A R L O N I , , cit., 818 s.
6 In tal senso B. SA S S A N I , Corte Suprema, cit., 823 s., che suggeriva la creazione presso la
              
numero limitatissimo di casi automaticamente deferiti alle Sezioni Unite per la decisione.
7 In tal senso F. TO M M A S E O , La riforma del ricorso, cit., 827, il quale proponeva di riconosce-
               

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