La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae

AutoreFerdinando Parente
Pagine287-310
SO M M A R I O : 1. Lo status personae quale situazione soggettiva complessa funzio-
nalizzata alla promozione della persona e al soddisfacimento dei suoi bisogni
esistenziali. – 2. La privatizzazione del diritto di famiglia e la valorizzazione
del ruolo della persona e del segmento della volontà all’interno dei modelli
familiari diffusi nel contesto sociale. Il principio di autodeterminazione dell’in-
dividuo e la rimodulazione del contenuto degli status soggettivi. La diacronia
dei modelli di organizzazione familiare e parafamiliare. – 3. L’accezione po-
livalente della locuzione «libertà matrimoniale». I parametri della dignità e
dell’uguaglianza quali substrati della vita privata e familiare. La prospettiva
dell’ordinamento comunitario di parificare il regime delle convivenze non co-
niugali alla condizione delle coppie sposate. – 4. La famiglia come «luogo so-
cialmente qualificato» di sviluppo della persona. La collocazione della libertà
matrimoniale tra i diritti inviolabili dell’uomo: il rilievo della distinzione tra i
«diritti esistenziali» della persona e i «diritti sociali» della comunità di apparte-
nenza. – 5. La qualificazione della relazione omologa in termini di «vita priva-
ta» nell’àmbito dell’ordinamento comunitario e la «flessibilità» della nozione
di famiglia. – 6. Il principio di non discriminazione in ragione delle «tendenze
sessuali» nelle fonti di diritto comunitario e internazionale. Il recepimento del
matrimonio tra persone del medesimo sesso nelle legislazioni nazionali di al-
cuni paesi dell’area europea. La libertà matrimoniale come diritto di scelta
dello status personae e come «libertà degli affetti» nella relazione di coppia.
1. Lo status personae, quale situazione soggettiva unitaria1, il cui
contenuto può mutare in relazione al ruolo e alla condizione sociale
1 Su cui, cfr. P. PE R L I N G I E R I , Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona
e i suoi diritti, Napoli, 2005, 374; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il si-
stema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, 663 ss.; P. PE R L I N G I E R I e P. FE M I A , in P.
PE R L I N G I E R I e AA.VV., Manuale di diritto civile6, Napoli, 2007, 70 ss.; P. PER L I N G I E R I e P. FE M I A ,
Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile2, 2004, 125 ss. Sull’elaborazione del
«concetto di status», nella teoria generale del diritto, cfr. M. RIC C I A R D I , Status. Genealogia di un
concetto giuridico, Milano, 2008, passim.
FERDINANDO PARENTE
LA LIBERTÀ MATRIMONIALE
TRA STATUS PERSONAE E STATUS FAMILIAE
288 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
dell’individuo, è una «formula lessicale» di compendio che non esau-
risce la sua azione nel cogliere il fenomeno dell’appartenenza ad un
gruppo, ma che condensa un principio generale di tutela (art. 2 Cost.)2
e designa la «dinamicità» della posizione giuridica della persona
nell’àmbito di una comunità3.
In una prospettiva isoformica, lo status personae -
tuazione soggettiva complessa e sintetizza l’insieme dei diritti inviola-
bili e dei doveri fondamentali di cui è destinatario l’individuo inserito
in una comunità4, in funzione della promozione della persona e del
soddisfacimento dei suoi bisogni esistenziali, cangiabili nel tempo5.
Sul piano storico, invece, lo status ha costituito, talvolta, una fonte
di discriminazione tra i membri di una comunità e gli individui
esclusi6: è emblematica la differenziazione per status elaborata dal
diritto romano, fondata sulla distinzione tra lo status libertatis7 -
2 P. PE R L I N G I E R I , Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi
diritti, cit., 369 ss.; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in ID., La pe rsona e i
suoi diritti, cit., 5 ss.; A. DE CUP I S , I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e
Messineo, Milano, 1959, 28 ss.; P. VER C E L L O N E , Personalità (Diritti della), in Noviss. dig. it., XII,
Torino, 1965, 1084 ss.; G. PI E P O L I , Realtà sociale e modello normativo nella tutela della famiglia
di fatto, in Riv. trim. (1972), 1440 ss.
3 Cfr. M. FOR T I N O , Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole, Milano, 2004, 49; P. R E S C I G N O ,
Le formazioni sociali intermedie, in Riv. dir. civ. (1998), I, 301; N. OC C H I O C U P O , Liberazione e pro-
mozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano, 1984, 89; G.
CR I S C U O L I , Variazioni e scelte in tema di status, in Riv. dir. civ. (1984), I, 177. Sulla tutela degli
status fa miliari nell’ordinamento dell’Unione europea, cfr. P. DE CES A R I , Il diritto della famiglia
nell’Unione europea. Fondamenti e prospettive, Persona e famiglia, [cur. P. DE CE S A R I ], in Tratt.
dir. priv. Unione europea Ajani e Benacchio, II, Torino, 2008, 214 ss., secondo la quale le «differen-
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in materia e la elaborazione di nozioni comunitarie come quelle di “famiglia”, “rapporto di coppia”
o di “familiare”», atteso che «nel diritto dell’Unione, gli status familiari sono considerati come un
presupposto per il godimento di diritti soggettivi riconosciuti dall’ordinamento giuridico» e che,
dunque, «è di importanza fondamentale la comprensione di quale sia la nozione di famiglia per
l’ordinamento comunitario e se essa risponda alla varietà dei modelli oggi esistenti nella realtà so-
ciale, prima ancora che giuridica». Infatti, le «nuove famiglie: famiglie di fatto, famiglie monopa-
rentali, unioni omosessuali, unioni transgender, rivendicano tutte una equiparazione nei diritti alla
      status familiari da
parte dell’Unione sia in grado di garantire una effettiva protezione delle relazioni familiari nella si-
tuazione di mobilità delle persone» (P. D E CE S A R I , o.c., 214-215).
4 Cfr. M. FO R T I N O , o.l.c.
5 P. PE R L I N G I E R I , Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi
diritti, cit., 375; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi
diritti, cit., 13 ss.
6 Cfr. M. FO R T I N O , Diritto di famiglia, cit., 49. Infatti, nel diritto romano, il riconoscimento di
uno status differenziato determinava un trattamento giuridico non omogeneo, correlato all’attribu-
zione di differenti diritti e all’imposizione di distinti obblighi (cfr. W. KUN K E L , Linee di una storia
giuridica romana, Napoli, 1973, 7 ss.). La diversità di trattamento emergeva anche nell’àmbito
familiare, in relazione al ruolo rivestito da ciascuno dei membri all’interno della famiglia (cfr. S.
TA FA R O , Famiglia e matrimonio: le radici romanistiche, in AA.VV., Rodzina i spoleczenstwo wc-
zoraj i dzis, Bialystok, 2006, 16 ss.).
7 La condizione di uomo libero costituiva il presupposto dello status di cittadino. Gli indivi-
dui umani erano distinti in liberi e schiavi (GA I O , I. 1. 9: «Et quidam summa divisio de iure per-

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