Diritto musulmano classico, diritto musulmano contemporaneo

AutoreChiara Scattone
Pagine359-375
I
LA MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO MUSULMANO:
DINAMICHE E PROSPETTIVE
SO M M A R I O : 1. Il diritto o la volontà divina? - 2. L’acculturazione del diritto e lo
sviluppo delle codificazioni moderne. - 3. Il conflitto tra Šar†‘… e siy…sa nella
formazione del sistema giuridico islamico. - 4. I modelli di codificazione dei
Paesi arabo-islamici. - 4.1 Il modello Ottomano. - 4.2 Il modello Egiziano. -
4.2.1.L’evoluzione del modello egiziano nei bil…d al-MaÞalla. - 4.3 Il modello
Maghrebino. - 4.4 Conclusioni
All’espressione “diritto musulmano” si è soliti attribuire, talvolta
  
musulmano rappresenta la letterale traduzione dell’arabo iqh, indi-
cante quella parte di šar†‘a che regola l’attività esterna di ogni cre-
dente, verso se stesso, verso Dio e verso gli altri. Pertanto secondo
tale accezione non è del tutto corretto tradurre fiqh con il termine
diritto poiché esso non rispecchia completamente ciò che nel mondo
occidentale viene inteso con il concetto di diritto. All’interno del fiqh,
infatti, vengono trattate materie dottrinali e cultuali, come tutta la
parte relativa alle ‘ib…d…t (o pratiche di culto), le regole alimentari e
di macellazione, i giuramenti, i voti, le formalità rituali della caccia e
della pesca, le modalità di abbigliamento, le bevande e i cibi leciti o
illeciti, le consuetudini; e tutte le materie, di connotazione più pretta-
mente giuridica, come lo statuto personale, il diritto ereditario, il di-
ritto patrimoniale, giudiziario, e il diritto penale. Così alcuni aspetti
CHIARA SCATTONE
DIRITTO MUSULMANO CLASSICO,
DIRITTO MUSULMANO CONTEMPORANEO
360 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2
tipici della materia giuridica si trovano ad essere escluse dal concetto
di fiqh, come ad esempio tutte quelle materie riguardanti gran parte
del diritto pubblico e qualcosa del privato, la dottrina dello Stato e
del Capo di Stato, nonché gran parte della disciplina della pubblica
amministrazione che viene lasciata all’arbitrio del sovrano e che
viene denominata in arabo con la formula siy…sa šar‘iyya. Una se-
 
soli aspetti del iqh -
ridiche secondo i criteri occidentali, con l’aggiunta però di parte delle
materie, estranee al fiqh, concernenti la siy…sa šar‘iyya. Un ultimo
       -
salire al periodo coloniale ed indicare il diritto vigente tra i musul-
mani in una determinata regione, alludendo in questa maniera a quelle
regole giuridiche del iqh tuttora in vigore e a norme del diritto locale
e consuetudinario, che talvolta poco hanno a che fare con l’isl…m.
1.          -
mano mantiene ancora nella vita sociale e politica di gran parte dei
Paesi arabo-islamici, nasce dalla profonda trasformazione che l’al-
lora nascente società islamica ebbe sotto l’impulso di Muhammad.
Dall’anno dell’egira (la trasmigrazione che la piccola comunità di
credenti compì nel 622 d.C. da Mecca a Medina) si venne formando
una nuova idea di società, che aveva quale capo, allora, Muhammad,
un uomo che allo stesso tempo rappresentava e deteneva il potere
religioso, il potere civile e quello militare. L’unione e la fusione di
questi tre poteri in un’unica persona costituivano la forza della mis-
sione cui Dio, nella veste dell’Arcangelo Gabriele, aveva incaricato
Muhammad: la creazione di un nuovo Stato fondato sulle regole rive-
late da Dio, sui comportamenti adottati dal Profeta, e suggeriti da
Dio, in determinate circostanze della vita quotidiana e diventate indi-
cazioni da seguire per tutti i credenti, nonché le norme di diritto con-
suetudinario, tacitamente accettate da Muhammad, che si ritrovano
 
Dio divenne il capo e legislatore unico della nascente società mu-
sulmana, nella quale la sola forma di cittadinanza accettata era quella
che scaturiva dalla comunanza di fede religiosa. I credenti delle altre
fedi monoteiste, accettate e riconosciute da Muhammad in quanto
rivelate in epoca precedente da Dio ad altri popoli, pur se tollerati,
non godevano degli stessi diritti e costituivano comunità a sé stanti,
poste in un grado di inferiorità giuridica, morale e religiosa.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT