Tutela dei diritti fondamentali: primauté, diritto più favorevole e controlimiti

AutoreNico A.M.
Pagine893-915
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Anna Maria Nico
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI:
PRIMAUTÉ, DIRITTO PIÙ FAVOREVOLE E CONTROLIMITI
SOMMARIO: I. Considerazioni introduttive. - II. Riconsiderazioni sulla teoria dei “controlimiti” alla luce del
Trattato di Lisbona. - III. La CEDU dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona: diritto “comunitarizzato” o
convenzionale? - 1. La CEDU prima della riforma dell’art. 117 della Costituzione. - 2. La CEDU dopo la ri-
forma dell’art. 117 Cost. e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007. - 3. La
CEDU dopo il Trattato di Lisbona. - IV. I rapporti tra le Corti dopo il Trattato di Lisbona.
I. Considerazioni introduttive
L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona costituisce un momento particolarmente
significativo per il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito del-
l’Unione Europea, benché rappresenti anche il punto di partenza per le problematiche che le
disposizioni in esso contenute pongono all’attenzione dell’interprete. Senz’altro l’art. 6,
par. 1 del Trattato ha sgombrato il campo da non pochi dei dubbi connessi al delicato e
complesso tema, per lungo tempo dibattuto, della qualificazione da attribuire alla Carta
di Nizza, avendole riconosciuto lo “stesso valore giur idico dei tr attati”. Ciò, però, co-
me era già stato prospettato e come si vedrà meglio in seguito, va ad incidere sulla nota
teoria dei controlimiti e, com’è ovvio, sulle competenze della Corte costituzionale e dei
giudici comuni in materia di diritti e di libertà. Da un altro punto di vista, inoltre, l’art.
6, par. 2, del Trattato, laddove prevede, con una generica formulazione, una adesione
dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti e delle libertà fonda mentali, ha avuto
dei riflessi immediati sulla giurisprudenza nazionale, nel senso che proprio i riferimenti
in esso contenuti alla Convenzione hanno ingenerato differenti interpretazioni con riguardo
alla portata da attribuire a quest’ultima. Da un lato, infatti, si è ritenuto che la CEDU abbia
ormai assunto le vesti del diritto comunitario, dall’altro che essa debba rientrare tra gli “obbli-
ghi internazionali” di cui all’art. 117 della Costituzione. La scelta della prima o della seconda
interpretazione non solo si riflette sul sistema delle fonti e sui suoi criteri compositivi, ammes-
so che ancora oggi si possa discutere con le tradizionali categorie, ma, sotto un profilo mera-
mente pratico, incide sulla individuazione dell’organo preposto alla tutela dei diritti e delle
libertà, in quanto nel primo caso la risoluzione delle antinomie tra il diritto interno e quello
convenzionale deve essere riservata al giudice comune, come per il diritto comunitario, nel
secondo, invece, alla Corte costituzionale. Tutto questo complesso apparato di fonti
(interne, comunitarie, convenzionali), che coinvolge il sistema giustiziale nazionale,
non lascia esente dal coinvolgimento, com’è naturale che sia, gli organi di giustizia so-
vranazionali preposti alla tutela dei diritti fondamentali. Dal che discende, quindi, la
necessità, oggi ancora più impellente, di un coordinamento tra questi, proprio al fine di
rendere più efficace la tutela dei diritti e delle libertà.
II. Riconsiderazioni sulla teoria dei “controlimiti” alla luce del Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona 1, com’è noto, ha attribuito valore giuridico di trattato alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così dissolvendo i dubbi in ordine
1 Per un approfondito esame delle implicazioni delluso del termine costituzione nel Trattato che
adotta una Costituzione per lEuropa e del suo conseguente abbandono nel Trattato di Lisbona, si rinvia
a F. GABRIELE, Europa: la Costituzione abbandonata, Bari, 2008.
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alla sorte che a quest’ultima sarebbe potuta spettare, quale, ad esempio, quella di rima-
nere un documento “politico”, oppure di essere inglobata nella CEDU. Il riconoscimen-
to di tale efficacia giuridica, sia ben chiaro, non elimina totalmente quelle riserve che al
momento della sua (semplice) proclamazione erano state espresse con riferimento non
solo all’opportunità di avere un “catalogo” dei diritti 2, ma anche ai suoi contenuti 3.
Tali riserve erano, però, state controbilanciate dall’individuazione di quegli aspetti po-
sitivi deri vanti p roprio d alla “s crittura” dei diritti f ondamentali, come ad es empio la
unificazione della loro tutela 4 con l’attribuzione alla Corte di giustizia del ruolo di
“Corte costituzionale dell’Unione europea” 5. E tale ultimo scenario, per quanto visto
con favore, ne apriva ulteriori proprio con riguardo al ruolo che poi avrebbero assunto i
giudici interni (costituzionali e non) e quello di Strasburgo. In realtà, il profilo giurisdi-
2 Secondo alcuni un catalogo di diritti avrebbe potuto determinare una sorta di cristallizzazione delle
situazioni giuridiche soggettive con un conseguente blocco di quel processo dinamico che era in atto
nellUnione Europea, grazie allapporto della giurisprudenza comunitaria. In proposito, M.P. CHITI, La Car-
ta europea dei diritti fondamentali: una carta di car attere funzionale? , in Riv. tr im. dir. pubbl., 2002, 2,
ritiene che «il testo elaborato dalla Convenzione rimane ibrido: a metà strada tra una carta tagliata espres-
samente per le caratteristiche originali dellUnione europea ed una carta di mero assemblaggio di elementi
tratti dai principi generali di diritto comunitario e di valori costituzionali comuni alle tradizioni degli Stati
membri, speziata di alcune novità». Sulla distinzione tr a catalogo di diritti e costituzione ci si p uò riferire,
per tutti, ai richiami operati da S. MANGIAMELI, La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, in
Dir. pubbl. comp. europ. , 2001,174 e P. RIDOLA, Diritti di libertà e mercato nella «Costituzione europea»,
in AA.VV., La Costituzione europea, Padova, 2002, 323 ss. Si rinvia, altresì, per ciò che riguarda in generale la
Carta a U. DE SIERVO, I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei
diritti fondamentali), in Dir. pubbl. comp. europ., 2001, 153-160; V. ATRIPALDI, Carta dei diritti fondamentali: un
processo verso una Carta d’identità europea, ib., 163; G.G. FLORIDIA, Nell’intenzion dellartista , e agli occhi
degli a bitanti, (osservazioni sulla Dichia razione dei diritti di Nizza), ib., 163-169; A. GIOVANNELLI,
Dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea, ib. 169-172; F. PETRANGELI, I diritti fondamentali nella
bozza di «Trattato costituzionale dell’Unione europea»: alcune prime osservazioni, in AA.VV., La tutela multili-
vello dei diritti, a cura di P. BILANCIA - E. DE MARCO, Milano, 2004, 283 ss.; M. LUCIANI, Riflessioni minime
sulla Carta dei diritti fondamentali, ib., 172-173; E. PAGANI, Sui ra pporti fra la Carta e i principi fondamentali
elaborati dalla Corte di giustizia, ib. 177-182; A. RUGGERI, La forza della Ca rta eur opea dei diritti, ib.,
182-185; R. BIFULCO - M. CARTABIA - A. CELOTTO, LEuropa dei diritti, Bologna, 2001.
3 Secondo U. DE SIERVO, I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzional i italiani (a proposito
della ca rta dei dir itti fondamentali), cit., 156-157, «una normativa europea che si ispiri o presupponga una
delle situazioni soggettive della Cart a, in ipotesi diversa o confliggente c on una libertà costituzionale di un
Paese aderente allU.E., introduce nellordinamento di quel Paese una disciplina che potrebbe essere addi-
rittura illegittima costituzionalmente e che comunque fa sorgere la situazione paradossale della presenza di
due diverse discipline costituzionali”, a seconda della materia in cui si opera» (…). «Non sembra che si
abbia sempre piena consapevolezza del fatto che le disposizioni della Carta, ove assumano immediatamente
forza giuridica, non avrebbero la funzione di determinare una misura minima comune di tutela delle libertà
e dei diritti (come, ad esempio, la CEDU), ma diverrebbero espressive del livello di libertà e di diritti
dellUE, con la conseguenza quindi di vincolare le istituzioni europee e di conseguenza le istituzioni nazio-
nali nelle materie europee».
4 La Carta, infatti, tenderebbe «a rendere omogenee le garanzie dei tr adizionali diritti di libertà (più
limitate nel procedimento e nella portata concreta della tutela ad opera della Corte dei Diritti dellUomo di
Strasburgo) rispetto a quella dei diritti operanti in campo economico e delle situazioni ad essi complementa-
ri (garantite più efficacemente dalla Corte dellUnione Europea di Lussemburgo) »: così G. LOMBARDI,
Fondamento dei diritti e forme sovra nazionali di tutela, in AA.VV., Ripensare lo Stato, a cura di S. LA-
BRIOLA, Milano, 2003, 372. Su tale aspetto cfr. altresì V. SKOURIS, La protezione d ei diritti fondamentali
nellUnione Europea nella prospettiva delladozione di una Costituzione europea, in AA.VV., Il progetto di
Trattato-Costituzione, a cura di L.S. ROSSI, Milano, 2004, 244. Secondo A. PACE, A che serve la Carta dei
diritti fondamentali dellUnione Europea? Appunti preliminari, , in Giur. cost., 2001, 197, la Carta rappre-
senta un momento di svolta, potendosi prefigurare un passaggio da una sorta di common law ad un vero e
proprio Bill of rights. In tal senso, altresì, S. GAMBINO, I diritti fondamentali comunitar i fra Corte di giusti-
zia delle comunità europee, Tra ttati e Bill of rights, in Rass. dir. pubbl. europ., 2003, 59; ID., Dir itti fonda-
mentali europei e tra ttato costituzionale, in Pol. dir., 2005, 3 ss.
5 In tal senso M. CARTABIA, I dir itti fondamentali e la cittadinanza europea , in AA.VV., La Costitu-
zione europea, a cura di F. BASSANINI - G. TIBERI, Bologna, 2004, 67.

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