Salute e carcere

AutoreRuotolo M.
Pagine1081-1088
1081
Marco Ruotolo
SALUTE E CARCERE*
SOMMARIO: I. Il corpo incarcerato. - II. Salute e carcere: a) ciò c he è stato. - III. Salute e carcere: b) ciò che
è. - IV. Salute e carcere: c) ciò che non dovrebbe essere.
I. Il corpo incarcerato
«Laria mi manca, i miei polmoni restano schiacciati in fondo al torace … sono
loro a subire di più la reclusione»1.
È quanto afferma un detenuto in un passo di unintervista riportata nel libro di
Gonin, medico penitenziario francese, intitolato Il corpo incarcer ato. Come scrive Go-
nin, «laria che manca, viene meno, è il triste simbolo della privazione della libertà»2 .
È il sintomo, più evidente, di quella sofferenza inerente la detenzione alla quale si riferisce
l’attuale art. 102, comma 2, delle Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa3, nel quale si
legge appunto che «poiché la privazione della libertà costituisce una punizione in sé, il re-
gime dei condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti la detenzione».
Obiettivo, questultimo, che impone un assoluto rispetto del «corpo incarcerato»
ovvero, se si vuole, della integrità psico-fisica del detenuto. Obiettivo che trova pieno
riscontro anche nelle prescrizioni della nostra Costituzione e di importanti documenti
internazionali che consentono di enucleare il c.d. principio di umanizzazione della pe-
na, come principio cardine dellesecuzione penitenziaria4.
Salvo poi a rilevare lo iato tra i principi che governano la disciplina sullese-
cuzione della pena carceraria e la effettività della condizione detentiva, la tendenza alla
rinnegazione pratica degli stessi, ritenuta da Franco Bricola addirittura connaturale ad
un tipo di normativa qual è quella penitenziaria, che costituisce «uno dei settori più e-
sposti alle varie pratiche nelle quali, nello Stato di diritto, si realizza lillegalità ufficia-
le attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme»5.
Stando ai principi, il carcere, luogo della reclusione, dovrebbe connotarsi come
luogo della umanizzazione, della risocializzazione, del reinserimento sociale. Dovrebbe
assumere il connotato fondamentale di luogo della legalità, nel quale possano esercitar-
si tutti i diritti riconosciuti e garantiti alluomo in quanto tale che non si rivelino in-
compatibili con le esigenze della vita carceraria. Diritti la cui possibilità di esercizio,
consentendo lespansione della personalità individuale del detenuto, dovrebbe anzi es-
sere particolarmente garantita, anche in quanto funzionale allo stesso processo di rie-
* Il testo riproduce la relazione presentata al Convegno «Bioetica pratica e cause di esclusione socia-
le», svoltosi a Napoli nei giorni 18 e 19 novembre 2010 e organizzato dal CIRB Centro Interuniversitario
di Ricerca Bioetica
1 D. GONIN, La sa nté incarcérée. Médecine et conditions de vie en détention, Paris, 1991, tr. it. di E.
GALLO per i tipi della Edizione Gruppo Abele, Il cor po incarcera to, Torino, 1994, 19. Le citazioni si riferi-
scono alledizione italiana.
2 D. GONIN, loc. ult. cit.
3 Consiglio dEuropa Comitato dei Ministri, Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri
agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.
4 Sia consentito rinviare a M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002 (specie 36
ss. per indicazioni sulla normativa sopranazionale), nonché a ID., Il pr incipio di umanizzazione della pena e
i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana , in Dir. e soc., 2005, 51 ss.
5 F. BRICOLA, Introduzione a I l carcere riformato, a cura di F. BRICOLA, Bologna, 1977, ora in F.
BRICOLA, Scritti di diritto penale, Vol. I, Tomo II, Milano, 1997, 1227.

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