Primi rilievi sulla possibilità di individuare un dovere costituzionale alla correttezza dell'informazione telematica
Autore | Rodio R.G. |
Pagine | 1055-1067 |
1055
Raffaele Guido Rodio
PRIMI RILIEVI SULLA POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE
UN DOVERE COSTITUZIONALE ALLA CORRETTEZZA
DELL’INFORMAZIONE TELEMATICA
SOMMARIO: I. Internet e gli interessi costituzionalmente rilevanti in materia di informazione. - II. Libertà di
informazione e doveri costituziona li. - I II. Conco rdanze e discordanze della dogmatica in materi a
di do veri costi tuzionali. - IV. Diritto a ll’informazi one e fo rmazione d ell’opinione pubblica. - V .
I diffici li rapporti tr a l ibertà di manif estazione de l p ensiero nel la rete Intern et, verità
dell’in formazione e diritto all’obli o. VI. - I “ caratteri dell’in formazione”. - VII. La normativa
sulla corrette zza dell e infor mazioni della P .A. - VIII. In ordine a lla pos sibile a pplicazione alle
informa zioni tr asmesse attraverso la rete Int ernet del le disp osizioni relative alla s tampa e d alla
radio-t elevisione. - IX. Rili evi conclusi vi.
I. Internet e gli interessi costituzionalmente rilevanti in materia di informazione
La recente pubblicazione sulla rete Internet, da parte dell’organizzazione Wikile-
aks, di una serie di documenti riservati sui rapporti (non solo) diplomatici tra diversi
Stati non può non sollecitare l’attenzione ancora una volta sulla tematica dell’infor-
mazione e su quelle – connesse – della riservatezza e del segreto, nonché della “altera-
zione” delle informazioni.
Tali argomenti sono stati ampiamente indagati dalla dottrina più attenta sin
dall’apparire delle prime teorizzazioni in materia sul finire degli anni sessanta 1 e sono
stati sviluppati sia sotto il profilo della esistenza (e della ricostruzione) di un diritto
all’informazione – successivamente sancito anche legislativamente – sia sotto quello
della individuazione dei limiti all’esercizio di tale diritto, in particolare riconducibili
alle diverse tipologie di segreto ed alla più generale tutela della riservatezza.
I segreti e la riservatezza, infatti, com’è noto, operando come diaframmi ostativi
all’esercizio del diritto all’informazione, si frappongono al libero dispiegamento della
situazione giuridica soggettiva ed impediscono l’accesso alle fonti di informazione2, a
tutela di interessi che nei singoli casi vengono ritenuti prevalenti.
In questa sede non si intende in realtà indagare né sui rapporti tra segreti ed infor-
mazioni, né tantomeno sugli interessi (e le loro forme e modalità di tutela) sottostanti a
tali figure. Ciò che si ritiene di dover mettere in evidenza è invece la possibile esistenza
di un profilo correlato ad un dovere di “correttezza” nel campo dell’informazione.
Come è stato già da lungo tempo autorevolmente sostenuto, invero, il diritto
all’informazione si sostanzia essenzialmente nella possibilità di accedere alle fonti di
informazione (quando ciò sia consentito dall’ordinamento giuridico) al fine di attingere
le notizie che interessano all’operatore conoscitivo. Ciò quindi non significa che tale
diritto assicuri il reperimento delle notizie ricercate, ma solo che deve essere data
all’operatore la possibilità di ricercarle, mediante l’accesso alla fonte, se non vi siano
elementi ostativi acché tale accesso si verifichi (come avviene nel caso della imposi-
zione di un determinato tipo di segreto).
1 Cfr., per tutti, i lavori fondamentali di A. LOIOD ICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informa-
zione, Napoli, 1969 e ID., Segreti e Costituzione, Bari, 1981.
2 La più completa ricostruzione del concetto di fonte di informazione è ancora una volta in A. LOIO-
DICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 245 ss.
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