Nuove forme di comunicazione e ammissibilità costituzionale della censura

AutoreSiclari M.
Pagine1119-1126
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Massimo Siclari
NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE
E AMMISSIBILITÀ COSTITUZIONALE DELLA CENSURA
SOMMARIO: I. Il termine censura nel testo costituzionale. - II. Le limitazioni alle comunicazioni interperso-
nali nell’esperienza costituzionale. - III. I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero.
I. Il termine censura nel testo costituzionale
Cosa intendiamo per censura, oggi?
Il termine, inteso in senso lato, allude all’intervento pubblico di controllo su qual-
siasi tipo di comunicazione attraverso il quale possono essere limitate (in via preventi-
va o successiva) le due libertà connesse all’esternazione del proprio pensiero, contem-
plate rispettivamente all’art. 15 (relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza)
ed all’art. 21 (relativo alla manifestazione pubblica del proprio pensiero)1.
Considerando in maniera rigorosa il testo della Costituzione della Repubblica ita-
liana approvata nel 1948, si rileva che essa contiene la parola censura nell’art. 21, se-
condo comma, in base al quale «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure».
Altri riferimenti espliciti alla censura non vi sono.
II. Le limitazioni alle comunicazioni interpersonali nell’esperienza costituzionale
D’altro canto, va consider ato ch e le limitazioni a lla libertà di co municare sono
espressamente previste e circoscritte.
Così la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comu-
nicazione sono qualificate come inviolabili. Limitazioni sono ammesse solo in forza di
un ordine motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. A
differenza di quanto è previsto con riferimento alla libertà personale ed a quella di do-
micilio, non è contemplata la possibilità, per gli ufficiali di polizia giudiziaria, di di-
sporre provvedimenti provvisori (fermo, arresto, ispezioni personali e perquisizioni
domiciliari) da convalidare da parte del giudice entro quarantotto ore, in casi eccezio-
nali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. Ciò è assai significati-
vo: il costituente ha considerato qualsiasi attività di controllo sulle comunicazioni in-
terpersonali talmente invasivo da precluderne la possibilità senza il preventivo assenso
dell’autorità giudiziaria2. Siffatta interpretazione è stata fatta propria dalla Corte costi-
Lo scritto riproduce, con qualche integrazione e l ’aggiunta di note, il testo di base dell’Intervento
svolto alla Tavola Rotonda sul tema La censur a: le ombre del pa ssato sul futuro della comunicazione, in
occasione della consegna del III Premio Nazionale ‘Vittorio Frosini’, organizzata presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università Roma Tre, il 15 aprile 2010, dalla Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Pi e-
ro Calamandrei”.
1 V., in proposito, già S. FOIS, Censura . a) Diritto interno, in Enciclopedia del diritto, vol. VI, Mil a-
no, 1960, 718; diversamente da G. SABATINI, Censura, in Novissimo Digesto italiano, vol. III, Torino,
1959, 104, che sosteneva, assai più genericamente, dovesse intende rsi per censura «il controllo, da parte
dell’autorità pubblica, sull’attività privata, nell’espletamento dei diritti di libertà».
2 Il punto è sottolineato, tra gli a ltri, da T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2005, 11ª ed. a
cura di G. SILVESTRI, 548; F. DONATI, Sub Art. 15, in AA.VV., Commentario alla Costituzione a cura di R.
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, vol. I, Torino, 2006, 368 ; E. GIAN FRANCES CO, Co rrispo ndenza e

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