La funzione familiare della donna nella prospettiva delle gender theories

AutorePierri M.
Pagine1021-1033
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Maurizia Pierri
LA FUNZIONE FAMILIARE DELLA DONNA NELLA PROSPETTIVA
DELLE GENDER THEORIES
SOMMARIO: I. L’originalità dell’art. 37 della Costituzione italiana nel quadro europeo. - II. La conciliazione
dei tempi di vita e lavoro nella legislazione nazionale e negli atti europei: dalla differenziazione alla
indifferenza dei ruoli. - III. Le ragioni culturali della deriva della indifferenziazione: le g ender theo-
ries. - IV. L’impatto delle gender theories sul concetto di famiglia e di identità sessuale. - V.
L’impatto delle gender theor ies sulle Carte internazionali dei diritti e sulla giurisprudenza delle Corti.
- VI. Qualche perplessità sulla indifferenza sessuale nel diritto.
I. L’originalità dell’art. 37 della Costituzione italiana nel quadro europeo
In un articolo della Costituzione italiana molto caro agli studiosi di diritto del lavoro1
(art. 37, comma 1), è presente una locuzione che allude espressamente al legame indis-
solubile tra lidentità femminile e lo svolgimento di una funzione peculiare allinterno
della famiglia2.
Non si rintracciano previsioni simili in altre Costituzioni europee. La Costituzione
del Belgio, risalente al 1831 ma profondamente revisionata, garantisce luguaglianza
tra uomini e donne (art. 10, comma 3), anche con riferimento allaccesso ai mandati
elettivi e pubblici (art. 11-bis, comma 1), riconosce tutela al rispetto della vita privata e
familiare (art. 22, comma 1) e protegge i diritti dei fanciulli (art. 22-bis). Nel Preambo-
lo della Costituzione francese del 1946, richiamato dal testo novellato nel 1958, è rico-
nosciuto il dovere della Nazione di assicurare alla famiglia le condizioni necessarie per
il suo sviluppo ed ai bambini ed alle madri che lavorano la tutela della salute, della si-
curezza materiale, del riposo e del tempo libero. La Legge fondamentale tedesca del
1949, assegna alla famiglia una particolare tutela (art. 6, comma 1) e riconosce il diritto
di ogni madre ad essere protetta ed assistita dalla comunità (comma 4). La Costituzione
spagnola del 1978 vieta le discriminazioni in ambito lavorativo cagionate dal sesso (art.
35) e dispone che i pubblici poteri assicurino protezione sociale, economica e giuridica
alla famiglia (art.39, comma1), ai figli e alle madri, qualunque sia il loro stato civile
(comma 2). Lart. 36 della Costituzione portoghese del 1976 salvaguarda il diritto di
formare una famiglia e riconosce parità di condizioni tra i coniugi mentre lart. 59 im-
pone che le condizioni di lavoro consentano la conciliaz ione dell’att ività professio-
nale con la vita famil iare (comma 1 lett. b ) e richiede una speciale protezione per le
donne lavoratrici in stato di gravi danza e dopo il parto (comma 2, lett. c). Rifer i-
menti a garanzie generali previste per la famiglia e per la madre lavoratrice sono
contenute anche nella Costituzione Svizzera (a rt. 8 e 14), mentre altri Testi fonda-
mentali si limitano ad impegnare i pubblici poteri affinché r iconoscano uguali diritti
a uomini e donne (art. 2, comma 3 della Legge costituz ionale svedese del 1 974,
Instrument of Government Regeringsformen salvo che le discriminazioni non siano
1 Basti q ui citare, per i fondamentali riferimenti al dibattito in Assemblea Costituente, T. TREU, Art.
37, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di G. BRANCA, 1979, 146-15, M.V. BALLESTRERO,
Dalla tutela alla pa rità, Bologna, 1979, 109-123 e, più di recente, Art.37 Cost., in AA.VV., Commento alla
Costituzione italiana, a cura di P. PERLINGIERI, Napoli, 1997, 252 ss.
2 Come sottolinea P. CARLUCCIO, Art. 37, in AA.VV., Diritto del lavoro. La Costituzione, il codice ci-
vile, le leggi speciali, a cura di G. AMOROSO - V. DI CERBO - A. MARESCA, Vol 1, Milano, 2009, 250, tutta
la legislazione attuativa dellart. 37 oscilla tra lesigenza di realizzare la parificazione sostanziale tra lavoro
maschile e femminile e la tutela della specificità del ruolo delle donne.

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