Il numero dei consiglieri regionali tra Statuto e legge elettorale regionali. Spigolature in tema di fonti suggerite da una interessante sentenza della Corte costituzionale (n. 188 del 2011)

AutoreGabriele F.
Pagine397-409
397
Francesco Gabriele
IL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI TRA STATUTO E
LEGGE ELETTORALE REGIONALI. SPIGOLATURE IN TEMA DI
FONTI SUGGERITE DA UNA INTERESSANTE SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE (N. 188 DEL 2011)*
SOMMARIO: I. Sulla incompetenza della legge regionale ordinaria e suoi effetti.
II. Più assenza che presenza di tale profilo nella intera vicenda. III. Può lo Statuto
demandare alla legge regionale la possibilità di modificare il numero dei consiglieri?
IV. Il numero dei consiglieri modificato (o determinato) con decreto-legge?
I. Sulla “incompetenza” della legge regionale ordinaria e suoi effetti
Con la sentenza n. 188 del 2011, di accoglimento tout court, la Corte costitu-
zionale ha risolto in radice, per così dire, con una motivazione semplice e lineare, ma al
contempo perentoria e convincente, una questione che, ove decisa altrimenti sotto il
profilo tipologico ancorché, nella sostanza, sia pure entro certi limiti, non del tutto
diversamente, comunque sarebbe potuta rimanere per lungo tempo aperta, o
pendente, e, però, non senza possibili effetti, anche gravi, se non destabilizzanti,
sulla stessa legislatura regionale. Non si è fatta irretire, infatti, da argomentazioni che,
abilmente prospettate e non prive di una propria logica, tendevano ad una decisione
che, di rigetto tout court, o, per gradi, interpretativa di rigetto, o di inammissibilità,
comunque non avrebbe avuto l’effetto di “chiudere” definitivamente una vicenda, e
“spegnere” una speranza, o una aspettativa, alla cui origine di certo non è estraneo il
groviglio di fonti e di norme “piovute” sulla materia con il contributo di tutti i legislatori (e
degli operatori “interpreti”) intervenuti, da quello costituzionale a quello ordinario a quelli,
statutario ed “ordinario”, regionali. Il primo, per es. (cioè il legislatore costituzionale), come
frequentemente rilevato, non sembra essere stato particolarmente perspicuo1 perché, preso,
magari, da un intento “ecumenico”, non ha negato la presenza, nella materia, ad una
pluralità di fonti (v. gli artt. 122 e 123 Cost:), il cui concorso, però, può oggettivamente
risultare difficile da armonizzare per la non univocità dei criteri da adottare, o adottabili
nella “scomposizione” di una area “materiale”, che, in realtà, pur nella chiarezza, e nella
“semplicità” dei termini usati (per es.: forma di governo e sistema d’elezione), non appare
affatto “scomponibile” anche perché la disciplina di ogni singola parte, anche se
formalmente “distinta”, o “distinguibile”, influenza inevitabilmente quella delle altre,
ancorché anch’esse “distinte”, e non può essere “concepita indipendentemente da esse
né, soprattutto, avere una operatività, o possibilità di vita, autonoma e senza inter-
ferenze2 . Gli ultimi, cioè i legislatori regionali (non di tutte le regioni ordinarie, ma di
non poche di esse), sono intervenuti in modo tecnicamente “improprio”, se non discutibile,
disciplinando l’oggetto loro attribuito mediante leggi sotto tale profilo quanto meno
“singolari”, come la stessa Corte le ha definite sia pure senza formalmente sanzionarle3.
Anziché innovare funditus, e, magari, dimostrare la bontà ed il buon uso della
1 In senso letteralmente contrario v., però, M. COSULICH, Il sistema elettorale del Consiglio regi onale
tra fonti stata li e fonti regionali, Padova, 2008, 258.
2 V., al riguardo, F. GABRIELE, voce Elezioni V) Elezioni regionali, in Enc. giur. Treccani, Aggior-
namento, vol. XVII, Roma, 2008, 3 ss.
3 Cfr. sent. n. 196 del 2003 e quella in commento.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT