Sulla legittimità costituzionale della riduzione delle province in enti di secondo grado

AutoreMeale G.
Pagine467-469
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Guido Meale
SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA RIDUZIONE
DELLE PROVINCE IN ENTI DI SECONDO GRADO
SOMMARIO: I. La Provincia nella Costituzione. - II. Storia e disciplina. - III. La riforma. - IV. Conclusioni.
I. La Provincia nella Costituzione
Il sistema istituzionale plurale disegnato dallArt. 114 della Costituzione, come ri-
formato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, vede la Provincia quale Ente
politico necessario, titolare di funzioni proprie espressione della sua identità di sogget-
to di Governo della collettività di riferimento e di funzioni conferite con legge statale o
regionale. È soggetto di diritto con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
finanziaria, ha carattere associativo, è intermedio tra gli altri elementi costitutivi della
Repubblica - Comune, Regione, Città metropolitana, Stato apparato ed è esponenziale
della propria comunità della quale coordina la crescita e lo sviluppo. Il potere sul terri-
torio di pertinenza ha fonte nellordinamento generale ma traduce lindirizzo politico,
la storia, tradizione, cultura e specificità della Istituzione. Con il piano territoriale di
coordinamento determina, infatti, gli indirizzi complessivi del suo assetto, ne tipizza le
varie destinazioni tenendo conto delle particolari vocazioni e caratteristiche, attuando
così il principio giuridico di sussidiarietà.
Con i programmi pluriennali, generale e settoriali, promuove e coordina le propo-
ste dei comuni sulle linee di sviluppo economico, territoriale ed ambientale, indica la
localizzazione di massima delle infrastrutture di maggiore caratura e delle principali
linee di comunicazione, nonché le strategie di intervento per il riordino idrico, geologi-
co ed idraulico forestale, individua le aree a parco e riserva naturale.
II. Storia e disciplina
Dalla nascita con Legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 n. 3702 limportanza della
scelta istituzionale si è progressivamente avvertita ed accentuata, in particolare, relati-
vamente ai servizi locali a rete, programmazione economica e pianificazione territoria-
le e ambientale, edilizia scolastica, sistema viario, sicurezza stradale. La normativa di
principi a competenza riservata, come la definisce Aldo Loiodice, della legge n.
142/1990, ha regolato lordinamento e la struttura dellEnte ed ha affermato la sua poli-
ticità, mentre la Legge 15 maggio 1997, n. 127 ne evidenzia la potestà autorganizzati-
va. Il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ne ordina le funzioni ed il ruolo nel complessivo si-
stema ordinamentale, in sintonia con la Carta Europea delle autonomie locali, firmata a
Strasburgo il 15 ottobre 1989 e ratificata con Legge 30 dicembre successivo n. 439 che
richiama, appunto, allarticolo 4 comma 3 il principio del governo più vicino.
Infine, lart. 45 dello Statuto della Regione Puglia ha istituito il Consiglio delle au-
tonomie locali, organo di rappresentanza e di partecipazione dei soggetti territoriali ga-
rantendo il loro intervento collaborativo nei processi decisionali della Regione.
La necessarietà ed essenzialità del livello provinciale, non più circoscrizione di
decentramento Statale ma Ente di governo sovracomunale, sono quindi testate in rap-
porto alle molteplici attività svolte a vantaggio del territorio ed ai servizi resi alla col-
lettività, come insieme unitario di individualità pensanti ed agenti e non come mera a-
strazione sociologica.

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