Attività di verifica delle elezioni politiche e giurisdizione
Autore | Murgia C. |
Pagine | 483-490 |
483
Costantino Murgia
ATTIVITÀ DI VERIFICA
DELLE ELEZIONI POLITICHE E GIURISDIZIONE
SOMMARIO: I. La disciplina normativa prevista per lo svolgimento dell’attività di verifica delle elezioni
politiche. - II. La difficile scelta tra l’affidamento alle Camere, o al Giudice, del potere elettorale di
controllo. - III. Il carattere giurisdizionale della “convalida” disposta dalle Camere. - IV. L’ambito
della giurisdizione delle Camere in base all’art. 66 della Costituzione. - V. In merito al controllo di
costituzionalità delle leggi elettorali.
I. La disciplina normativa prevista per lo svolgimento dell’attività di verifica delle
elezioni politiche
L’attività di verifica delle elezioni politiche è disciplinata, in primo luogo, dall’art.
66 della Costituzione, secondo il quale ciascuna Camera giudica dei titoli di a mmis-
sione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibi-
lità. Rilevano, allo stesso fine, anche le seguenti disposizioni: a) l’art. 65 della Costitu-
zione, che riserva alla legge di determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l’ufficio di deputato o di sena tore, escludendo peraltro espressamente la contempo-
ranea appartenenza dei singoli componenti alle due Camere; b) l’art. 72, ultimo com-
ma, della stessa Costituzione che attribuisce esclusivamente al plenum il potere di ap-
provare ogni legge in materia elettorale; c) l’art. 87 del DPR n. 361/1957 – richiamato,
quest’ultimo, in tema di elezioni del Senato, dall’art. 27, D.Lvo n. 533/1993 – che di-
sciplina l’attività di verifica in esame, nel seguente modo: alla Camera dei deputati è
riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in genera le, su tutti i reclami presentati agli
uffici delle singole sezioni elettorali o all’ufficio centrale dur ante la loro attività o po-
steriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati a gli uffici delle sezioni o a ll’ufficio centrale de-
vono essere tr asmessi a lla segreteria della Camera dei deputati entr o il termine di 20
giorni da lla proclamazione fatta dall’ufficio centrale. La segreteria ne r ilascia ricevu-
ta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano tra scorsi venti giorni da l-
la proclamazione; d) i regolamenti parlamentari (della Camera e del Senato), nonché
quelli delle Giunte per le elezioni delle stesse Assemblee.
Originariamente, il testo di cui al suindicato art. 66, licenziato dalla “Commissione
per la Costituzione” (c.d. dei “settantacinque”), era del seguente tenore: ciascuna Ca-
mera giudica dei titoli di ammissione dei propr i membri. Nel corso del dibattito parla-
mentare svoltosi nell’Assemblea in data 10 Ottobre 1947, il Presidente della medesima
Commissione, On. Ruini, accogliendo (parzialmente) un suggerimento dell’On. Cala-
mandrei contenuto in un più ampio emendamento presentato da quest’ultimo, propose
di “estendere tale giudizio” alle cause “sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibili-
tà”. A fronte di tale proposta vennero ritirati tutti gli emendamenti presentati in sede
assembleare, tranne uno, quello dell’On. Lucifero, che nel frattempo aveva fatto pro-
prio, in parte – avendolo privato di ogni riferimento al potere delle Camere – un emen-
damento presentato in precedenza dall’On. Mortati il quale, pertanto, venne posto ai
voti nella seguente formulazione: un Tribunale elettorale, composto, in numero pari di
Magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e di membri eletti dalla due Came-
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