Le regioni speciali nella prospettiva del federalismo fiscale

AutoreDemuro G.
Pagine375-379
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Gianmario Demuro
LE REGIONI SPECIALI
NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
SOMMARIO: I. Premessa. - II. Il nodo delle competenze. - III. Il nodo del regime finanziario delle Regioni a
statuto speciale. - IV. Conclusioni.
I. Premessa
Nella tradizione costituzionale che si è consolidata in sessant’anni di autonomia
speciale, a fronte di maggiori competenze legislative e amministrative le Regioni spe-
ciali si sono sempre battute per ottenere più risorse dallo Stato. Certamente la ragione
storica della specialità si è consolidata nel giustificare il fatto che a queste Regioni sia-
no state affidate più risorse perché titolari di maggiori competenze a fronte di problemi
diversi da quelli che le Regioni ordinarie dovevano affrontare.
La specialità si è cosi caratterizzata in senso quantitativo (più competenze è eguale
a più risorse). Discutere di federalismo fiscale oggi aiuta ad ipotizzare, seriamente, una
diversa dimensione della specialità che possa essere costruita sul piano non tanto delle
competenze, quanto su quello delle politiche concrete. Vediamo se questo salto di qua-
lità è possibile nelle disposizioni che accompagnano le Regioni speciali nella nuova
dimensione fiscale.
II. Il nodo delle competenze
La riforma del Titolo V e il testo dell’articolo 114 della Costituzione costruiscono
una forma di Stato che può essere definita policentrica e che assume un significato pe-
culiare in un con- testo costituzionale che riconosce e mantiene la specialità come ele-
mento costitutivo della Repubblica. Tale disposizione assume, dal punto di vista pre-
scrittivo, almeno due significati: uno minimo e uno massimo.
Il significato minimo è quello che possiamo riferire all’idea secondo cui la forma
di Stato poli-centrica, in cui la Repubblica è costituita ed è composta dai tutti di livelli
di articolazione territoriale, sta nella identificazione di una tutela costituzionale delle
comunità territoriali. Ovvero, dal punto di vista della specialità delle materie, la compe-
tenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni
qualifica, sotto questo aspetto, una facoltà per le Regioni a statuto speciale di rendere
effettivo il policentrismo nel contesto della specialità. Basti, ad esempio, ricordare le
sentenze della Corte costituzionale 283/07 e 286/07 in materia di tutela costituzionale
delle Province, laddove emerge con chiarezza che l’unico livello di tutela costituziona-
le garantito dalla Costituzione è, appunto, quello in base al quale i livelli di articolazio-
ne della Repubblica, tra cui certamente vi è la Provincia, non possono essere soppressi
con legge ordinaria.
In sintesi, le Regioni a statuto speciale hanno la possibilità di utilizzare strumenti
di regolazione per dimensionare territorialmente gli interessi sia sotto il profilo ordi-
namentale (dimensionamento del sistema delle autonomie locali), sia sotto il profilo
funzionale in modo tale da poter fare meglio anche dello Stato. Le Regioni a statuto
speciale non possono trascurare questa dimensione competitiva, dando la possibilità
alla comunità regionale che amministrano di fare meglio, ad esempio, in materia di tu-

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