Leale collaborazione intersoggettiva: una regina senza terra?

AutoreVespignani L.
Pagine589-603
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Luca Vespignani
LEALE COLLABORAZIONE INTERSOGGETTIVA:
UNA REGINA SENZA TERRA?
1. Il concetto della leale collaborazione, sebbene venga sempre più spesso esteso
alle interconnessioni tra organi dellapparato statale1, sulla falsariga della Bundestreue
tedesca2 trova la propria collocazione più assodata sulla direttrice che collega Stato
centrale ed autonomie territoriali (ovvero le autonomie territoriali tra di loro), rappre-
sentando uno degli elementi costitutivi del regionalismo cooperativo, nel quale le varie
componenti della Repubblica sono chiamate ad operare congiuntamente, anche in vista
di obiettivi di uguaglianza (sostanziale), a differenza di quanto comporta lo schema del
regionalismo duale, caratterizzato da una rigida separazione delle rispettive sfere di
competenza3. E più di recente esso è entrato a pieno titolo pure nella teoria dei sistemi
multilivello elaborata con riferimento alla dimensione comunitaria4, che postula la na-
scita di una Costituzione a prescindere dallesistenza di uno Stato nellaccezione clas-
sica di centro unitario di imputazione della sovranità, ritenendola il risultato del-
lintegrazione tra una pluralità di enti distinti realizzata attraverso una modalità rela-
zionale di matrice non gerarchica ma paritaria5.
1 Sull’applicazione del canone della leale collaborazione nei rapporti interorganici sia consentito rin-
viare, anche per i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, a L. VESPIGNANI, Leale collaborazione tra pote-
ri dello stato: regola o principio?, in AA.VV., Liber amicorum per Massimo Bione, a cura di L. FOFFANI, M.
C. FREGNI, R. LAMBERTINI, Milano, 2011, 667 ss.
2 La teoria della Bundestreue è stata elaborata da R. SMEND nel saggio Ungeschriebenes Verfassun-
gsrecht im monarchischen Bundesstaat, ora contenuto in ID., Staatsrechtliche Abhandlungen, Berlino,
1968, 39 ss. Nella dottrina italiana, sul tema cfr. A. ANZON, La Bundestreue e il sistema federa le tedesco:
un modello per la riforma del regionalismo in Italia ?, Milano, 1995 e R. BIFULCO, La cooper azione nello
Stato unitario composto, Padova, 1995, spec. 59 ss.
3 Il modello duale comporta la netta separazione delle sfere di competenza dello Stato e della Regione
e una rigida garanzia nei confronti degli eventuali sconfinamenti (cfr. M. LUCIANI, Un r egionalismo senza
modello, in Le Regioni, 1994, 1317). Viceversa, il modello cooperativo favorisce gli strumenti di partecipa-
zione degli enti decentrati alla determinazione dell’indirizzo politico degli Stati centrali, introduce una serie
di strumenti e di procedure di raccordo e te nde a sottrarre alla giurisdizione costituzionale le relazioni tra
Stato ed enti decentrati (cfr. P. CARROZZA, Pri ncipio di leale collab orazione e sistema delle ga ranzie pro-
cedurali (la via italia na al regionalismo coopera tivo), in Le Regioni, 1989, 477 ss.). E benché il secondo sia
ritenuto ormai prevalente, è “ tornato inaspettatamente alla ribalta un bisogno di certezza, separazione e
chiarezza che ha portato Stati come il Regno Unito, la Svizzera, la Germania, la Spagna a rilanciare un’idea
duale di competenze introducendo nuove tecniche di scrittura delle stesse” (I. RUGGIU, Il “ritorno” del
principio di competenza, in Le istituzioni del federalismo, 2008, 103).
4 L’espressione “costituzionalismo multilivello” si deve a I. PERNICE, Multilevel constitutionalism and
the Treaty of Amsterdam: European constitution making revisited, in Common Market Law Review, 1999,
703 ss. Più precisamente, si ritiene che in un ordinamento del genere a contare non siano “tanto le modalità
con cui si individuano le funzioni proprie di ciascun livello-ordinamento, q uanto piuttosto le tecniche me-
diante le quali si assicura che i livelli di governo individuati siano posti in grado di relazionarsi in modo
collaborativo, cooperativo, tra loro: il tema, insomma, dei ‘raccordi’collaborativi tra ordinamenti” (P. CAR-
ROZZA, Per un diritto costituzionale delle autonomie locali , in www.panoptica.org, 95. Sul tema, nella dot-
trina italiana cfr., tra gli altri, A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, Torino,
2007 e P. BILANCIA, F. G. PIZZETTI, Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello, Milano, 2004,
nell’ambito del quale, sulla dimensione comunitaria della problematica, si veda spec. 91 ss.
5 In argomento, alcuni spunti critici sono contenuti in M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costi-
tuzionalismo polemico, in Giur. Cost., 2006, 1660-1661, dove si rileva che “il principale tratto caratteristico
di questa dottrina è la positiva valutazione della moltiplicazione delle istanze di protezione dei diritti: la
disponibilità di una pluralità di sedi d i riconoscimento e garanzia dei diritti consentirebbe l’assestamento
della loro tutela al livello più alto. In realtà, così ragionando si confondono l a quantità dei diritti e degli

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