ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO(scad. 1 luglio 2003) Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di volontari in ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con possibilita' di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, circa il potenziamento degli organici delle Capitanerie di Porto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i Vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, circa la costituzione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di Polizia; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme in materia di accertamento all'idoneita' al servizio militare e direttive tecniche del 19 aprile 2000; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avenzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 giugno 2002, n. 116, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64; Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 2002, n. 445, con la quale la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del requisito dello stato civile di non coniugato; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, con il quale e' stata definita, tra l'altro, l'aliquota massima del 15% da applicare nei reclutamenti di personale femminile nella ferma breve triennale per l'anno 2004; Visto il foglio n. 116/3/1263/B.6 in data 18 aprile 2003 dello Stato Maggiore della Difesa che stabilisce il numero dei volontari con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica per l'anno 2004; Considerato che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha reso disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze armate nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del...

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