DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

Coming into Force09 Novembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/08/088G0454/CONSOLIDATED/20180216
Enactment Date15 Luglio 1988
Published date08 Maggio 1989
Official Gazette PublicationGU n.105 del 08-05-1989
Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari generali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana, che e' la lingua ufficiale dello Stato:

    1. nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;

    2. nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;

    3. nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonche' con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;

    4. nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);

    5. nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;

    6. negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

  2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che e' soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

Art 1.
  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana, che e' la lingua ufficiale dello Stato:

    1. nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;

    2. nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;

    3. nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonche' con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo ,contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;

    4. nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);

    5. nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;

    6. negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

  2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che e' soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalita', residenza, domicilio o sede.

Art 2.
  1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto.

  2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti pubblici, nonche' quelli in atto ad essi equiparati.

  3. Nei formulari e negli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

Art 2.

(( 1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

  1. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti pubblici, nonche' quelli in atto ad essi equiparati.

  2. Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

  3. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle societa' o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1 gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, e' richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito e', altresi', richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

  4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorita' competente al rilascio della concessione puo' disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero puo' escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

  5. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. ))

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI
Art 3.
  1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art...

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