DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Coming into Force05 Dicembre 1972
Enactment Date31 Agosto 1972
Published date20 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/20/072U0670/CONSOLIDATED/20191230
Official Gazette PublicationGU n.301 del 20-11-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio; Decreta: Articolo unico

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6. - CARUSO

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE "TRENTINO-ALTO ADIGE" E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO Capo I Disposizioni generali
Art 1

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' costituito in regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la citta' di Trento.

Art 2

Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico ai quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art 3

La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre', Salorno, Anterivo e la frazione di Sinabiana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo II Funzioni della regione
Art 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

((3) ordinamento degli enti locali e delle relative

circoscrizioni;))

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della

Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative

nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative

circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art 5

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT