DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 198 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

Coming into Force11 Giugno 1995
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date12 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/27/95G0212A/CONSOLIDATED/20100508
Published date27 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61
TITOLO I RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
Capo I ORDINAMENTO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dei ruoli

  1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:

    1. appuntati e carabinieri;

    2. sovrintendenti;

    3. ispettori.

  2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

  1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

    1. carabiniere;

    2. carabiniere scelto;

    3. appuntato;

    4. appuntato scelto.

  2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da n. 48.050 unita'.

  3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri

  1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

  2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Reclutamento dei carabinieri

  1. Sono consentiti:

    1. arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonche' nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva;

    2. arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

  2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche.

    Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati.

Art 4.

Reclutamento dei carabinieri

  1. Sono consentiti:

  1. arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonche' nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta' e' elevato a 28 anni ;

  2. arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Requisiti per l'arruolamento

  1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

    a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

    b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva;

    c) idoneita' psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio e' definitivo;

    d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

    e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto ventisei anni di eta';

    f) idoneita' fisica e statura non inferiore a mt 1,65;

    g) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

    h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

    i) non essere stati condannati per delitto non colposo;

    l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

  2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art...

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