LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica

Coming into Force01 Gennaio 1994
Enactment Date24 Dicembre 1993
Published date28 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/28/093G0621/CONSOLIDATED/20200519
Official Gazette PublicationGU n.303 del 28-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 121
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Organizzazione della pubblica amministrazione

  1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

    1. riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

    2. istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

    3. riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

  2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

    1. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

    2. razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

    3. riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;

    4. possibilita' di istituzione del Segretario generale;

    5. diversificazione delle funzioni di staff e di line;

    6. istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

    7. diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

    8. istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative;

    9. introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

    10. attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

      1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

      2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

      3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

      4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

      5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

    11. attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria;

    12. decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

    13. attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonche' di gestione;

    14. agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

  3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

  4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

  5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza.

  7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

  8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

  9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

  10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

  11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

  12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' articolata in:

    1. dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';

    2. servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

  13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

    1. la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

    2. l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

    3. gli uffici costituiscono le unita' operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);

    4. l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi;

    5. le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unita' di controllo.

  14. La dotazione organica del Ministero dei...

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