DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1997, n. 332 - Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana

Coming into Force18 Ottobre 1997
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date03 Ottobre 1997
Enactment Date02 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/10/03/097G0368/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.231 del 03-10-1997
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viso l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento miltare e civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;

Ritenuta la necessita' di definire, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le modalita' di selezione, di reclutamento, di arruolamento e di successiva immissione nei ruoli del personale volontario, nonche' le norme transitorie inerenti il personale gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei termini posti dalla legge stessa;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 9 febbraio 1995 e della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Denominazioni

  1. Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:

  1. Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;

  2. Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;

  3. Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;

  4. Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  5. volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, e' il seguente: "65. Il Governo emana: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Programmazione delle immissioni

  1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.

  2. La programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti citati all'articolo 1, nonche' al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Entita' ed impiego

  1. Ferma restando l'entita' numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio.

  2. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unita' di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unita' della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica.

  3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, e' riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:

    1. Arma dei carabinieri 60%;

    2. Guardia di finanza 60%;

    3. Corpo militare della Croce rossa 100%;

    4. Polizia di Stato 35%;

    5. Corpo di polizia penitenziaria 50%;

    6. Corpo nazionale dei vigili del fuoco 35%;

    7. Corpo forestale dello Stato 35%.

  4. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata e' riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.

  5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Capo II Norme di attuazione
Art 4.

Pubblicazione dei bandi di arruolamento

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa...

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