Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
3.
(Durata della ferma di leva)
L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi.
La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa.
Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi".
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
4.
(Accertamenti sanitari e attitudinali)
Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facolta', se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneita' al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalita' precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravita' e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purche' sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.
Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalita' stabilite in via amministrativa.
L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.
Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attivita' che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.
I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attivita' sanitarie.
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
5.
(Ferma di leva prolungata)
I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione...