LEGGE 24 dicembre 1986, n. 958 - Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Coming into Force30 Gennaio 1987
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date15 Gennaio 1987
Enactment Date24 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/01/15/086U0958/CONSOLIDATED/20100531
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-1987 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Norme di principio)

  1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'.

  2. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.

  3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.

  4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unita' ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.

  5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Art 1.

(Norme di principio)

  1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'.

  2. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.

  3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.

    4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa.

  4. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Art 1.

(Norme di principio)

  1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'.

  2. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.

  3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.

  4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unita' delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilita' logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.

  5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Art 1.

(Norme di principio)

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N.331

  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N.331

  3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.

  4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unita' delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilita' logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.

  5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Obiezione di coscienza)

  1. La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere della difesa della Patria attraverso il servizio civile sostitutivo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Durata della ferma di leva)

  1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

(Accertamenti sanitari e attitudinali)

  1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facolta', se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

  2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneita' al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalita' precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

  3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravita' e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purche' sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

  4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalita' stabilite in via amministrativa.

  5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.

  6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attivita' che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.

  7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attivita' sanitarie.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Ferma di leva prolungata)

  1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione...

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