DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate

Coming into Force11 Giugno 1995
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date27 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/27/095G0216/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date12 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61
CAPO I ORDINAMENTO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A Il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti

Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

  1. ruolo dei volontari di truppa;

  2. ruolo dei sergenti;

  3. ruolo dei marescialli;

  4. ruolo dei musicisti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A Il seguente decreto legislativo: CAPO I ORDINAMENTO Art. 1. Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti

1 Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

  1. ruolo dei volontari di truppa;

  2. ruolo dei sergenti;

  3. ruolo dei marescialli;

  4. ruolo dei musicisti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

  1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito 1 caporal maggiore;

    caporal maggiore scelto;

    caporal maggiore capo;

    caporal maggiore capo scelto.

    1. Marina

      sottocapo di 3a classe;

      sottocapo di 2a classe;

      sottocapo di 1a classe;

      sottocapo di 1a classe scelto.

    2. Aeronautica

      aviere capo;

      1 aviere scelto;

      1 aviere capo;

      1 aviere capo scelto.

  2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi costituita:

    Esercito: 16.722;

    Marina: 4.615;

    Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita.

  3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

Art 2.

Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

  1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito

    1 caporal maggiore;

    caporal maggiore scelto;

    caporal maggiore capo;

    caporal maggiore capo scelto. b) Marina

    sottocapo di 3a classe;

    sottocapo di 2a classe;

    sottocapo di 1a classe;

    sottocapo di 1a classe scelto. c) Aeronautica

    aviere capo;

    1 aviere scelto;

    1 aviere capo;

    1 aviere capo scelto.

  2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi costituita:

    Esercito: 16.722;

    Marina: 4.615;

    Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita.

  3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo articolo 7.

Art 2.

Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

  1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito

    1 caporal maggiore;

    caporal maggiore scelto;

    caporal maggiore capo;

    caporal maggiore capo scelto. b) Marina

    sottocapo di 3a classe;

    sottocapo di 2a classe;

    sottocapo di 1a classe;

    sottocapo di 1a classe scelto. c) Aeronautica

    aviere capo;

    1 aviere scelto;

    1 aviere capo;

    1 aviere capo scelto.

  2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi costituita:

    Esercito: 16.722;

    Marina: 4.615;

    Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita.

  3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo articolo 7. 12

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Ruoli dei sergenti e dei marescialli

  1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:

    1. Esercito

      sergente;

      sergente maggiore;

      sergente maggiore capo.

    2. Marina

      sergente;

      secondo capo;

      secondo capo scelto.

    3. Aeronautica

      sergente;

      sergente maggiore;

      sergente maggiore capo.

  2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi:

    1. Esercito

      maresciallo;

      maresciallo ordinario;

      maresciallo capo;

      aiutante.

    2. Marina

      capo di 3a classe;

      capo di 2a classe;

      capo di 1a classe;

      aiutante.

    3. Aeronautica

      maresciallo di 3a classe;

      maresciallo di 2a classe;

      maresciallo di 1a classe;

      aiutante. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi costituita:

    4. Esercito

      sergenti: 10.700;

      marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);

    5. Marina

      sergenti: 7.875;

      marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);

    6. Capitanerie di Porto:

      sergenti: 2.100;

      marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);

    7. Aeronautica

      sergenti: 10.044;

      marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).

Art 3.

Ruoli dei sergenti e dei marescialli

  1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:

    1. Esercito

      sergente;

      sergente maggiore;

      sergente maggiore capo.

    2. Marina

      sergente;

      secondo capo;

      secondo capo scelto.

    3. Aeronautica

      sergente;

      sergente maggiore;

      sergente maggiore capo.

  2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi:

    1. Esercito

      maresciallo;

      maresciallo ordinario;

      maresciallo capo;

      aiutante.

    2. Marina

      capo di 3a classe;

      capo di 2a classe;

      capo di 1a classe;

      aiutante.

    3. Aeronautica

      maresciallo di 3a classe;

      maresciallo di 2a classe;

      maresciallo di 1a classe;

      aiutante. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi costituita:

    4. Esercito

      sergenti: 10.700;

      marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);

    5. Marina

      sergenti: 7.875;

      marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);

      Capitanerie di Porto:

      sergenti: 2.100;

      marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);

      c) Aeronautica

      sergenti: 10.044;

      marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).

Art 3.

Ruoli dei sergenti e dei marescialli

  1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:

    1. Esercito

      sergente;

      sergente maggiore;

      sergente maggiore capo.

    2. Marina

      sergente;

      secondo capo;

      secondo capo scelto.

    3. Aeronautica

      sergente;

      sergente maggiore;

      sergente maggiore capo.

  2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi:

    1. Esercito

      maresciallo;

      maresciallo ordinario;

      maresciallo capo;

      primo maresciallo.

    2. Marina

      capo di 3a classe;

      capo di 2a classe;

      capo di 1a classe;

      primo maresciallo.

    3. Aeronautica

      maresciallo di 3a classe;

      maresciallo di 2a classe;

      maresciallo di 1a classe;

      primo maresciallo. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi costituita:

    4. Esercito

      sergenti: 10.700;

      marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);

    5. Marina

      sergenti: 7.875;

      marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);

      Capitanerie di Porto:

      sergenti...

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