DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 1092 - Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

Coming into Force13 Giugno 1986
Enactment Date28 Dicembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/05/29/085U1092/CONSOLIDATED/20000118
Published date29 Maggio 1986
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-1986 - Suppl. Ordinario n. 40
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1985 COSSIGA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 31

TESTO UNICO

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI,

SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione I Promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
Art 1

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1;

legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma)

Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato

  1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge:

    Testo della legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

  2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ...... hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge:

    Testo della legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Art 2. - Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma

Formula di promulgazione delle leggi costituzionali

  1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge costituzionale:

    Testo della legge.

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

  2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

    Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge costituzionale:

    Testo della legge.

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

  3. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali la richiesta di referendum e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

    La richiesta di referendum presentata in data ...... e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ......;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge costituzionale:

    Testo della legge.

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

  4. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    Il referendum indetto in data ...... ha dato risultato favorevole;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge costituzionale:

    Testo della legge.

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

  5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente:

    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ...... in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    PROMULGA

    la seguente legge costituzionale:

    Testo della legge.

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

  6. Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art 3. - Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946,
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