DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato

Coming into Force17 Aprile 2001
Published date02 Aprile 2001
Enactment Date28 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/02/001G0144/CONSOLIDATED/20030728
Official Gazette PublicationGU n.77 del 02-04-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;

Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia";

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art 2.

1) All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;

2) Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed";

3) Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta".

  1. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso".

  2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso".

  3. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    "4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

    4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

    4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".

  4. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".

Art 2.
  1. All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;

  2. Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed";

  3. Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta".

  4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso".

  5. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso".

  6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    "4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

    4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

    4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".

  7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".

Art 3.
  1. All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

  2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".

  3. Al comma 1, dopo...

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