LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Coming into Force18 Maggio 1997
Enactment Date15 Maggio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/17/097G0161/CONSOLIDATED/20201231
Published date17 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.113 del 17-05-1997 - Suppl. Ordinario n. 98
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

  3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

  1. eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

  2. ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

  3. modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

  4. indicazione esplicita delle norme abrogate.

Art 2.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

  1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.

  2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

  3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

  4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".

  5. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".

  6. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio.

  7. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

  8. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

  9. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:

    "1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".

  10. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

  11. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini.

  12. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per il rilascio della carta di identita' su supporto magnetico. La carta di identita' deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

  14. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

  15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

    1. riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

    2. eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

    3. eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

    4. revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

    5. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

    6. regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

    7. riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

  16. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  17. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

  18. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

Art 2.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

  1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.

  2. La dichiarazione puo'...

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