DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato

Coming into Force11 Giugno 1995
Published date27 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/27/095G0215/CONSOLIDATED/20050912
Enactment Date12 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61
Capo I RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Sezione I RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dei ruoli

  1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

    1. ruolo degli agenti ed assistenti;

    2. ruolo dei sovrintendenti;

    3. ruolo degli ispettori.

  2. Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonche' l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

  3. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149.

  4. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Art 2.

Ruolo degli agenti e degli assistenti

  1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

agente, allievo agente;

agente scelto;

assistente;

assistente capo.

Art 3.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

  1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

  2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attivita' accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.

Art 4.

Nomina ad allievo agente

  1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

    1. eta' non inferiore agli anni 16 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;

    2. idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

    3. titolo di studio di scuola dell'obbligo;

    4. qualita' morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

    5. gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

  2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

  3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonche' il programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalita' di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso.

  4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

  5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalita' di svolgimento del corso nonche' quelle degli esami finali sono fissate con decreto ministeriale.

  6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.

Art 4.

Nomina ad allievo agente

  1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

    a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;

    1. idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

    2. titolo di studio di scuola dell'obbligo;

    3. qualita' morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

    4. gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

  2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

  3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonche' il programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalita' di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso.

  4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

  5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalita' di svolgimento del corso nonche' quelle degli esami finali sono fissate con decreto ministeriale.

  6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.

Art 4.

Nomina ad allievo agente

  1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per . . . esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

    a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;

    1. idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

    2. titolo di studio di scuola dell'obbligo;

    3. qualita' morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

    4. gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

    1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso.

  2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle...

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