LEGGE 7 giugno 1990, n. 149 - Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato

Coming into Force30 Giugno 1990
Enactment Date07 Giugno 1990
Published date15 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/15/090G0192/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.138 del 15-06-1990
Articoli
Art 1.
  1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parita' di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

  2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonche' le relative modalita' di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.

  4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.

Art 2.
  1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato e' stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unita' alla data del 1 luglio 1990 e di 350 unita' al 1 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 46 del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1 luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.

Art 3.
  1. Il...

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