DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force14 Settembre 1999
Enactment Date30 Luglio 1999
Published date30 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/30/099G0372/CONSOLIDATED/20200309
Official Gazette PublicationGU n.203 del 30-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 163
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n.127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n.191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 (oggetto)

  1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

  2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59.

Art 2.

(Ministeri)

  1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

  2. Ministero degli affari esteri

  3. Ministero dell'interno

  4. Ministero della giustizia

  5. Ministero della difesa

  6. Ministero dell'economia e delle finanze

  7. Ministero delle attivita' produttive

  8. Ministero delle politiche agricole e forestali

  9. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

  10. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  11. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

  12. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

  13. Ministero per i beni e le attivita' culturali

  14. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

  15. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e la relativa responsabilita'.

  16. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

Art 2.

(Ministeri)

(( 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attivita' produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attivita' culturali. ))

  1. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

  2. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e la relativa responsabilita'.

  3. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

Art 2.

(Ministeri)

(( 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'universita' e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;

18) Ministero della solidarieta' sociale. ))

  1. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

  2. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e la relativa responsabilita'.

  3. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del...

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