DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 1997, n. 143 - Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale

Coming into Force05 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/06/05/097G0178/CONSOLIDATED/20040214
Enactment Date04 Giugno 1997
Published date05 Giugno 1997
Official Gazette PublicationGU n.129 del 05-06-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta la necessita' di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato - Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunita' montane;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali

  1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, e' abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' soppresso.

  2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

  3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Ministero per le politiche agricole

  1. E' istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal...

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