LEGGE 4 dicembre 1993, n. 491 - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Coming into Force05 Dicembre 1993
End of Effective Date05 Giugno 1997
Published date04 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/04/093G0572/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date04 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.285 del 04-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' soppresso. 2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1. 3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2. 4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge stessa.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 4 GIUGNO 1997, N. 143

Art 2.
  1. E istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati "Ministero" e "Ministro". 2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, Iettera a), nonche' alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni: a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; b) attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6; c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attivita' di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati; e) attivita' previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione. 4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni: a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72, avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonche' quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo,3; d) in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle gia' esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992. 5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero 6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonche' per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi COD particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarieta' nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; aDa omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 7. Il Comitato cura, altresi', l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su alla le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle regioni e delle province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC). 8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato. 9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT