LEGGE 16 marzo 1988, n. 88 - Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli

Coming into Force07 Aprile 1988
End of Effective Date29 Giugno 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/23/088G0135/CONSOLIDATED/20050615
Published date23 Marzo 1988
Enactment Date16 Marzo 1988
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.

  2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'articolo 8, devono rispettare. AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102

Art 2.
  1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

  1. disciplinare la quantita' della produzione agricola, per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri, e per perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato;

  2. migliorare la qualita' dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla salvaguardia della salute dei consumatori;

  3. stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;

  4. determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102

Art 3.
  1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

    1. almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

    2. almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

    3. almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche.

  2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

  3. Gli accordi interprofessionali di cui al precedente comma 2 devono contenere una normativa specifica sulle modalita' esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalita' del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102

Art 4.
  1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102

Art 5.
  1. In conformita' a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

    1. il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalita' e i tempi di consegna;

    2. il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalita' di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

    3. i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

    4. il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;

    5. i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

    6. le garanzie per le parti contraenti;

    7. le modalita' di esecuzione degli accordi e dei contratti;

    8. la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

    9. la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica...

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