DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102 - Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Coming into Force30 Giugno 2005
Published date15 Giugno 2005
Enactment Date27 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/15/005G0127/CONSOLIDATED/20150506
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2005
Capo I Soggetti economici
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

  2. «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa commercializzata;

  3. «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;

  4. «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

  5. «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

  6. «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu' prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

  7. «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalita'.

Art 2.

Organizzazioni di produttori

  1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

    1. assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

    2. concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

    3. partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

    4. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

    5. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

    6. assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

    7. realizzare iniziative relative alla logistica;

    8. adottare tecnologie innovative;

    9. favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

  2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Art 3.

Requisiti delle organizzazioni di produttori

  1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

    1. societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;

    2. societa' cooperative agricole e loro consorzi;

    3. societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

  2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

    1. l'obbligo per i soci di:

      1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

      2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' della organizzazione, ad una sola di esse;

      3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

      4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

    2. disposizioni concernenti:

      1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

      2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

      3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

  3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

  4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

  5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

  6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

Art 4.

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

  1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalita' di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.

  2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le modalita' per la revoca del riconoscimento.

  4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.

  5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli...

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