LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674 - Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Coming into Force22 Novembre 1978
Enactment Date20 Ottobre 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/11/07/078U0674/CONSOLIDATED/19861113
Published date07 Novembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.311 del 07-11-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

Art 2.

Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge, determinano le modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

2) che, per le associazioni con non piu' di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di societa' cooperativa. Per le associazioni con piu' di 300 produttori associati l'assemblea e' costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle localita' nelle quali risiedono non meno di 50 soci.

In questi casi le societa' cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perche' i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

5) che all'associazione spetti la facolta' di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonche' di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attivita' svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

Art 3.

Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal...

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