LEGGE 5 dicembre 1985, n. 730 - Disciplina dell'agriturismo

Coming into Force31 Dicembre 1985
Published date16 Dicembre 1985
Enactment Date05 Dicembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/16/085U0730/CONSOLIDATED/20060316
Official Gazette PublicationGU n.295 del 16-12-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita' dell'intervento

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la citta' e la campagna.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 .

Art 2.

Definizione di attivita' agrituristiche

Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarita' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attivita':

  1. dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

  2. somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

  3. organizzare attivita' ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 .

Art 3.

Utilizzazione di locali per attivita' agrituristiche

Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 .

Art 4.

Determinazione di criteri e limiti dell'attivita' agrituristica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresi' la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 .

Art 5.

Norme igienico-sanitarie

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 .

Art 6.

Elenco regionale

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8.

L'elenco e' tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco e' negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

  1. che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di...

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