DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96 - Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488

Coming into Force06 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/05/093G0163/CONSOLIDATED/20051230
Published date05 Aprile 1993
Enactment Date03 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.79 del 05-04-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

  1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, cosi' come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

  2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalita' di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 1.

Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

  1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, cosi' come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica. 4

  2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalita' di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art 2.

Intervento ordinario nelle aree depresse

  1. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dagli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all'art. 1, comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministrazioni provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunita' europea, al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, secondo le modalita' di cui all'art. 5, nonche' alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 3.

Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

  1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee.

  2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresi' delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

  3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

  4. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 3.

Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

  1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.

  2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresi' delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

  3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del...

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